Organismo di diritto pubblico la società di gestione dei mercati agroalimentari (C.G.A.R.S. n. 419 del 03.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
La società di capitali costituita per la costruzione e la gestione dei mercati agroalimentari all’ingrosso, a prevalente capitale pubblico regionale, è organismo di diritto pubblico ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 50/2016. Il requisito teleologico del soddisfacimento di esigenze di interesse generale non viene meno per il fatto che tali esigenze siano realizzate con modalità economiche e con parte dell’operatività svolta sul mercato. È sufficiente che le finalità siano perseguite sulla base di considerazioni diverse da quelle lucrative. Il requisito negativo del carattere non industriale o commerciale va valutato con riguardo alle finalità perseguite, non alla natura dell’attività svolta.

Il Fatto

Una società di progetto, costituita ai sensi dell’art. 184 d.lgs. n. 50/2016 per svolgere il ruolo di proponente di un partenariato pubblico-privato, trasmetteva alla società di gestione dei mercati agroalimentari siciliani una proposta di PPP per l’efficientamento energetico degli impianti. Non ricevendo alcuna determinazione sulla fattibilità e sull’eventuale pubblica utilità dell’iniziativa, e vedendosi negato l’accesso a una serie di documenti, conveniva in giudizio la società davanti al TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, chiedendo l’accertamento del silenzio, l’annullamento del diniego di accesso e il risarcimento del danno.

Il primo giudice negava la qualificazione della società come organismo di diritto pubblico, dichiarava inammissibile il ricorso avverso il silenzio e respingeva le domande di accesso e risarcitorie. La società proponente proponeva appello, censurando in particolare il mancato riconoscimento del requisito teleologico.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene fondato il primo motivo e riconosce la natura di organismo di diritto pubblico della società appellata. Sussistono tutti e tre i requisiti richiesti dall’art. 3, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 50/2016, applicabile ratione temporis: la personalità giuridica, trattandosi di una società di capitali; l’influenza dominante di enti pubblici territoriali, poiché la Regione Siciliana detiene il 95,33% delle quote; il soddisfacimento di esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale.

Quanto al requisito teleologico, la Corte valorizza l’oggetto sociale statutario, che individua la costruzione e la gestione in Sicilia di mercati agroalimentari all’ingrosso di interesse nazionale, regionale e provinciale, unitamente al miglioramento e alla razionalizzazione dei mercati esistenti per la costituzione di un sistema integrato e funzionale.

Il passaggio centrale riguarda il requisito c.d. negativo. Il carattere non industriale o commerciale non viene meno per il solo fatto che la finalità di interesse generale sia realizzata con le modalità di un’attività lato sensu economica. Richiamando Cass. civ., SS.UU., ord. n. 974 del 2023 e ord. n. 33482 del 2022, il Collegio afferma che è sufficiente che le esigenze di interesse generale siano perseguite sulla base di considerazioni diverse da quelle lucrative, insussistenti nel caso concreto, quand’anche parte dell’operatività sia svolta sul mercato. Nello stesso senso richiama C.g.a.r.s., sez. giur., n. 398 del 2020 e Cons. Stato, sez. V, n. 5930 del 2017, n. 3345 del 2016 e n. 570 del 2013.

Affermata la qualificazione pubblicistica, la Corte esamina le doglianze riproposte e le ritiene infondate. L’azione avverso il silenzio è respinta perché la società aveva dato espresso e tempestivo riscontro alla proposta, rappresentando l’impossibilità di esaminarla in ragione delle ipoteche e dei privilegi gravanti sugli immobili e della procedura esecutiva in corso, e argomentando quindi sulla non fattibilità dell’iniziativa.

Anche l’azione di accesso è infondata: non è stato dimostrato l’interesse diretto, concreto e attuale in relazione al piano di ristrutturazione del debito, ai verbali assembleari sul bilancio e agli atti della gara per la sostituzione dei corpi illuminanti; la richiesta relativa alle altre proposte di partenariato ha inoltre natura meramente esplorativa. Il rigetto delle due azioni travolge la domanda risarcitoria. Il ricorso di primo grado è quindi integralmente respinto, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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