Dipendenza da causa di servizio per patologie tumorali in teatri contaminati (TAR Lazio n. 8897 del 14.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio per patologie tumorali insorte in militari impiegati in teatri operativi connotati dalla presenza di uranio impoverito e altri metalli pesanti, è sufficiente che il militare dimostri l’avvenuto espletamento di missioni in dette aree e la successiva insorgenza di una patologia tumorale o ematologica per la quale la letteratura scientifica non escluda, in linea di principio, un’associazione con i fattori di rischio ambientali o lavorativi riscontrati. Grava sull’Amministrazione l’onere di provare una genesi extra-lavorativa specifica della patologia, non essendo sufficiente il riferimento a condizioni generiche o meramente predisponenti. I pareri del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio che non approfondiscano adeguatamente il rischio connesso al servizio prestato in teatri contaminati risultano carenti sotto il profilo istruttorio e motivazionale.

Il Fatto

Una maresciallo dell’Esercito, impiegata in Libano dal 2012 e nell’Operazione “Joint Enterprise” in Kosovo in territori esposti a contaminazioni da uranio impoverito e metalli pesanti, presentava domanda per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità “carcinoma papillare”, ai fini della concessione dell’equo indennizzo. La CMO di Roma ascriveva la patologia oncologica alla Tabella A, mentre la seconda infermità (“Focale riscontro di elevati livelli ematici di metalli pesanti”) veniva giudicata non ascrivibile a categoria. Il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio esprimeva parere negativo sulla dipendenza da causa di servizio, confermato anche in sede di riesame, e il Ministero della Difesa conformandosi respingeva l’istanza. La militare impugnava il decreto e gli atti presupposti.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha accolto il ricorso richiamando l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 15 del 7 ottobre 2025, la quale ha affrontato specificamente le modalità di accertamento della dipendenza da causa di servizio per patologie tumorali in militari esposti ad uranio impoverito o nanoparticelle di metalli pesanti in missioni all’estero. Secondo tale orientamento, la difficoltà di fornire una prova scientifica inoppugnabile del nesso causale non può ricadere sul militare, essendo sufficiente la dimostrazione dell’impiego in teatri operativi contaminati e della successiva insorgenza della patologia, quando la letteratura scientifica non escluda un’associazione con quei fattori di rischio. L’onere probatorio della genesi extra-lavorativa specifica grava quindi sull’Amministrazione.

Nel caso di specie, la patologia oncologica annovera tra i fattori scatenanti l’esposizione a radiazioni ionizzanti. L’Amministrazione avrebbe dovuto provare la specifica ricorrenza di elementi idonei a suffragare una genesi alternativa, mentre i pareri del CVCS risultavano carenti per non aver adeguatamente approfondito il servizio svolto nei teatri balcanici. Anche il riferimento alla preesistenza di un gozzo multinodulare come condizione predisponente non era supportato da un approfondimento specifico che escludesse l’apporto, anche concausale, dell’esposizione non protetta in detti teatri.

I pareri del CVCS sono stati pertanto ritenuti carenti, fondando l’annullamento del decreto di reiezione. Il Tribunale ha disposto la rimessione della pratica all’Amministrazione per un nuovo esame che emendi le carenze istruttorie e motivazionali, previo nuovo parere del Comitato. La domanda diretta contro il verbale della CMO di Roma è stata invece dichiarata irricevibile per tardività, con condanna dei Ministeri alle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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