Ottemperanza al giudicato su bonus docenti e poteri commissario ad acta (TAR Abruzzo n. 422 del 03.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 per l’esecuzione dei provvedimenti comportanti obbligo di pagamento di somme di danaro, trova applicazione anche dinanzi al giudice amministrativo. La sua operatività non richiede l’apposizione della formula esecutiva, espressamente esclusa dall’art. 115, comma 3, cod. proc. amm. L’amministrazione intimata non può giustificare l’inerzia facendo valere la competenza di altro organo centrale del medesimo Ministero, perché l’art. 6, comma 1, lett. e), legge n. 241/1990 impone al responsabile del procedimento di adottare il provvedimento finale o di trasmettere gli atti all’organo competente. Il giudice amministrativo può nominare sin d’ora un commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia.

Il Fatto

I ricorrenti hanno chiesto al giudice amministrativo l’ottemperanza di una sentenza del giudice del lavoro che aveva riconosciuto loro il beneficio della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, di cui all’art. 1, commi 121 ss., legge n. 107/2015, per gli anni scolastici indicati. La sentenza era divenuta definitiva per mancato esperimento di alcun gravame nel termine semestrale, come certificato dall’ufficio giudiziario competente.

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito, rimasto inerte, non aveva dato esecuzione al giudicato. Da qui il ricorso per ottemperanza, deciso con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 74 cod. proc. amm.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva la presenza del titolo e la mancata ottemperanza al giudicato, nonché il superamento del termine di centoventi giorni dalla notificazione della sentenza. Il termine discende dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997, che impone alle amministrazioni statali di completare le procedure esecutive entro quel termine, senza che prima di esso il creditore possa procedere a esecuzione forzata o notificare precetto.

La norma, calibrata sul processo civile, è ritenuta applicabile al procedimento di ottemperanza con i necessari adattamenti, secondo un indirizzo che il Collegio conferma. Il riferimento al “titolo esecutivo” non impone la spedizione in forma esecutiva, perché l’art. 115, comma 3, cod. proc. amm. stabilisce espressamente che ai fini del giudizio di ottemperanza tale formalità non è necessaria.

Il Tribunale respinge poi la difesa dell’amministrazione fondata sulla competenza di altro organo del medesimo Ministero. L’art. 6, comma 1, lett. e), legge n. 241/1990 stabilisce che il responsabile del procedimento adotta, ove competente, il provvedimento finale oppure trasmette gli atti all’organo competente. L’organo intimato non può dunque invocare l’altrui competenza per sottrarsi all’esecuzione.

Nel merito, il ricorso è accolto. Il Ministero deve accreditare le somme riconosciute in sentenza sul conto della carta elettronica del docente, con accessori come per legge e secondo le indicazioni del giudice del lavoro, entro sessanta giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza. Per il caso di perdurante inerzia viene nominato sin d’ora un commissario ad acta, con possibilità di delega a un funzionario, che provvederà in sostituzione dell’amministrazione entro ulteriori sessanta giorni.

Il Collegio esclude invece la condanna alle penalità di mora, ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., tenuto conto dell’importo contenuto e della produzione di interessi. Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e sono distratte in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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