Oscuramento delle offerte e termini del rito super accelerato (TAR Toscana n. 1368 del 26.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La decisione della stazione appaltante sull’istanza di oscuramento dell’offerta, della quale sia dato conto nella comunicazione del provvedimento di aggiudicazione, è impugnabile esclusivamente con il rito super accelerato di cui all’art. 36, comma 4, d.lgs. n. 36/2023, che impone la notificazione e il deposito del ricorso entro dieci giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione. Il cumulo di domande connesse soggette a riti speciali diversi non consente l’applicazione della regola dell’art. 32, comma 1, cod. proc. amm., con la conseguenza che la parte di domanda soggetta al rito super accelerato è irricevibile se depositata oltre il termine. L’irricevibilità non travolge i restanti capi di domanda, che restano soggetti ai termini ordinari dell’art. 116 cod. proc. amm., con necessaria conversione del rito e differimento della trattazione a tutela del contraddittorio.
Il Fatto
Una cooperativa sociale ha partecipato alla gara indetta da un Comune, nel novembre 2025, per l’affidamento del servizio di assistenza domiciliare a favore di anziani e adulti inabili. La ricorrente si è collocata al secondo posto della graduatoria finale, alle spalle dell’aggiudicataria.
Con ricorso, la seconda classificata ha agito per l’annullamento dell’aggiudicazione e della comunicazione di aggiudicazione, nonché del parziale diniego all’accesso, chiedendo l’accertamento del diritto all’ostensione integrale dei verbali delle sedute riservate, dell’offerta tecnica ed economica dell’aggiudicataria, dei giustificativi dell’offerta anomala e del giudizio di congruità espresso dal R.U.P. Si sono costituiti il Comune e la controinteressata, eccependo l’irricevibilità del ricorso per decorso del termine breve.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta in via pregiudiziale l’eccezione di irricevibilità. L’art. 36, comma 4, d.lgs. n. 36/2023 ha introdotto un rito super accelerato per l’impugnazione delle decisioni assunte dalle stazioni appaltanti sulle richieste di oscuramento delle offerte. Si tratta di una disciplina che, pur innestandosi nel tronco dell’art. 116 cod. proc. amm., si caratterizza per la particolare brevità dei termini processuali.
Per la sua specialità, tale rito non trova applicazione al di fuori delle ipotesi espressamente indicate dalla norma. Esso opera unicamente in presenza di una decisione, anche implicita, sull’istanza di oscuramento, della quale l’amministrazione abbia dato conto nella comunicazione del provvedimento di aggiudicazione. Il Collegio richiama sul punto Cons. Stato, sez. V, n. 4105 del 2026 e Cons. Stato n. 9454 del 2025.
Nella specie la domanda della ricorrente è eterogenea: essa investe sia la decisione di oscuramento delle offerte di tutti i partecipanti, sia la mancata integrale ostensione dei verbali e degli altri documenti di gara. Il cumulo di domande connesse soggette a due diversi riti speciali non consente di applicare la regola dell’art. 32, comma 1, cod. proc. amm.. Alla decisione di oscuramento è dunque applicabile il rito speciale dell’art. 36, comma 4, d.lgs. n. 36/2023, con i relativi termini abbreviati.
Ne discende l’irricevibilità del ricorso in parte qua. Il ricorso avrebbe dovuto essere non soltanto notificato, ma anche depositato entro dieci giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione, intervenuta il 29 maggio 2026, mentre il deposito è avvenuto in data successiva. Il Collegio richiama Cons. Stato, sez. III, n. 474 del 2025.
L’irricevibilità non travolge i restanti capi di domanda, concernenti l’accesso ai verbali delle sedute riservate, all’offerta economica e ai giustificativi dell’aggiudicataria e al giudizio di congruità del R.U.P. Questi restano soggetti ai termini ordinari dell’art. 116 cod. proc. amm.. Nell’esercizio del potere di disporre la conversione delle azioni, il Collegio differisce la trattazione onde garantire alle parti intimate il rispetto dei termini a difesa, fissando la camera di consiglio del 24 settembre 2026. Le spese sono liquidate al definitivo.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.