Osservazioni al piano strutturale e discrezionalità urbanistica del pianificatore (TAR Toscana n. 444 del 16.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Le determinazioni dell’amministrazione nella formazione degli strumenti urbanistici costituiscono espressione di ampia discrezionalità e sono sottratte al sindacato di legittimità, salvo che non risultino erronee o illogiche. Le scelte di destinazione delle singole aree non richiedono motivazione specifica, potendo essere censurate soltanto in presenza di vizi logico-giuridici nel quadro delle linee portanti della pianificazione, ovvero nei soli casi di arbitrarietà, irrazionalità, irragionevolezza o palese travisamento dei fatti. Le osservazioni dei cittadini agli atti di pianificazione non costituiscono veri e propri rimedi giuridici, ma semplici apporti collaborativi: il loro rigetto non esige motivazione analitica, essendo sufficiente che siano state esaminate e confrontate con gli interessi generali dello strumento pianificatorio. Il piano strutturale adottato dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali non incorre nel divieto di cui all’art. 38, comma 5, d.lgs. n. 267 del 2000 quando l’atto costituisce esercizio di un potere doveroso, non connotato da piena discrezionalità.
Il Fatto
Il ricorrente, proprietario di un’area inserita dal Comune di Livorno nell’UTOE 19 del Piano strutturale, ha impugnato la deliberazione consiliare di approvazione e gli atti presupposti. In sede di osservazioni aveva chiesto il trasferimento dell’area nell’UTOE 9, ritenendola interclusa in zona urbanizzata e di completamento, con conseguente superamento della disciplina delle Aree Tutelate dei Colli livornesi.
Il Comune ha rigettato l’osservazione richiamando le caratteristiche di ruralità dell’area. Nel giudizio davanti al TAR il Comune ha eccepito l’improcedibilità per sopravvenuta adozione della variante generale al Piano strutturale e del nuovo Piano operativo comunale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto di poter prescindere dall’esame dell’eccezione di improcedibilità, stante l’infondatezza del ricorso nel merito. Il percorso argomentativo muove dalla ricostruzione del quadro giurisprudenziale sulla discrezionalità pianificatoria, richiamando Cons. Stato, sez. IV, n. 1769 del 2009 e Cons. Stato, sez. IV, n. 4024 del 2009: le scelte urbanistiche sono sindacabili solo entro i limiti dell’arbitrarietà, dell’irrazionalità e del palese travisamento dei fatti.
Su questa base il TAR ha escluso che il ricorrente abbia allegato elementi idonei a dimostrare l’illegittimità delle determinazioni comunali. L’area non risulta totalmente incastrata tra particelle edificate, essendo confinante con una superficie inedificata; il Comune ha inoltre valorizzato la destinazione storica dell’area, già qualificata come fascia pedecollinare dal regolamento urbanistico del 1999 e come verde pubblico dal P.R.G. del 1980, confermata dalla variante e dal P.O.C. adottati nel luglio 2023.
Quanto al dedotto vizio di motivazione, il Collegio ha osservato che la controdeduzione comunale esplicita le ragioni del rigetto, coerentemente con la classificazione dell’osservazione come pertinente — ossia rientrante nei contenuti propri del piano strutturale — e non come accoglibile. Il rigetto, secondo il richiamato indirizzo del Cons. Stato, sez. IV, n. 4024 del 2009, non richiede motivazione analitica.
Sulla censura relativa all’approvazione del piano dopo l’indizione dei comizi elettorali, il TAR ha richiamato T.A.R. Puglia, sez. II, n. 382 del 2004: il limite dell’art. 38, comma 5, d.lgs. n. 267 del 2000 opera solo quando il Consiglio è chiamato a esercitare piena discrezionalità. Nel caso concreto la scelta di approvare il piano, anche in ragione del costo del progetto e della rimodulazione delle norme di salvaguardia, costituisce apprezzamento di merito non sindacabile. Il Collegio ha infine escluso che l’istruttoria sulle osservazioni sia stata svolta solo in sede extraconsiliare, risultando la stessa sottoposta alla Giunta e richiamata nelle deliberazioni consiliari. Il ricorso è stato respinto, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.