Sanatoria giurisprudenziale tra stato legittimo e vincolo paesaggistico (TAR Toscana n. 451 del 16.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di sanatoria giurisprudenziale di abusi edilizi, il diniego dell’amministrazione è legittimo quando l’istanza non è corredata dalla rappresentazione dello stato legittimo dell’immobile e degli interventi abusivi non rimossi. L’accertamento positivo di compatibilità paesaggistica è presupposto necessario della valutazione di conformità urbanistica, che da esso non può prescindere. Il Comune può richiedere la documentazione relativa all’intero lotto su cui insiste il manufatto, quando l’incremento volumetrico vada verificato con le previsioni di zona dello strumento urbanistico. Una determinazione comunale che recepisce l’esito di una conferenza di servizi spiega efficacia solo per le singole pratiche paesaggistiche esaminate e non opera come atto normativo per le pratiche successive. La deduzione del ricorrente che assume l’insussistenza del vincolo paesaggistico deve essere circostanziata e supportata da adeguato riscontro probatorio.

Il Fatto

La ricorrente ha impugnato due provvedimenti del Dirigente dell’Area Servizi del Territorio del Comune di Pietrasanta, entrambi relativi al diniego o alla declaratoria di improcedibilità di istanze di permesso di costruire in sanatoria per opere eseguite su un manufatto pertinenziale: rialzamento della copertura, diversa distribuzione interna e modifiche prospettiche. Le istanze riguardavano un compendio oggetto in passato di numerose trasformazioni, in parte legittimate da precedenti titoli edilizi e in parte abusive, che avevano interessato anche un’adiacente costruzione a destinazione residenziale.

I tentativi di regolarizzazione attraverso condono edilizio e successiva sanatoria ordinaria non avevano avuto esito favorevole, con contenziosi definiti da sentenze di rigetto passate in giudicato. La ricorrente ha quindi presentato un’ulteriore istanza di sanatoria giurisprudenziale, ammessa dal regolamento edilizio comunale, senza riportare la situazione dei due immobili allo stato legittimo. La prima domanda è stata dichiarata improcedibile per carenze documentali; nelle more del giudizio l’istanza è stata reiterata, dando luogo al diniego successivamente impugnato.

La Motivazione della Corte

Il Collegio riunisce i due ricorsi, avendo ad oggetto domande amministrative di identico contenuto, e ritiene logicamente prioritario l’esame di quello relativo al diniego successivo, perché il suo esito è suscettibile di determinare l’improcedibilità del primo. Il primo motivo, con cui si assume l’inutilità della documentazione richiesta sull’immobile principale, è infondato: entrambe le costruzioni insistono sullo stesso lotto, per cui non appare ingiustificato che il Comune, dovendo verificare la compatibilità dell’incremento volumetrico con le previsioni di zona dello strumento urbanistico, abbia chiesto la rappresentazione anche dello stato dell’immobile principale.

Il secondo motivo investe il rilievo del vincolo paesaggistico gravante sull’area. La ricorrente sostiene che il Comune avrebbe dovuto recepire l’esito di una conferenza di servizi in cui il delegato della Soprintendenza avrebbe dato atto della non sussistenza del vincolo per le opere di una pratica di condono. Il motivo non è fondato: la determinazione richiamata dispiega efficacia solo per le singole pratiche paesaggistiche su cui si è pronunciata e non proietta i suoi effetti su tutte le pratiche successive come se fosse un atto normativo. Il ragionamento del Comune è condiviso dal Collegio.

Quanto all’asserito contrasto tra la posizione del Comune e il parere della Soprintendenza, si tratta di deduzione difensiva non circostanziata e priva di adeguato riscontro probatorio. Non essendo illustrate le ragioni per cui la Soprintendenza e il Comitato tecnico scientifico ministeriale avrebbero ritenuto l’area esterna al vincolo, il Collegio non dispone di elementi utili alla decisione.

Il terzo motivo, relativo alla possibilità di pronunciarsi sulla sanatoria in assenza di autorizzazione paesaggistica, non è condivisibile: l’accertamento positivo di compatibilità paesaggistica è propedeutico alla valutazione di conformità urbanistica, che da esso non può prescindere, come già affermato dal TAR Toscana, Sez. III, n. 1118/2020. Il quarto motivo, infine, travisa la richiesta del Comune, che non intendeva far riprodurre le irregolarità della precedente domanda, ma chiarire, in una situazione intricata, quale fosse lo stato legittimo dell’immobile e quali le parti prive di regolare assenso edilizio.

Il rigetto del ricorso successivo fa venire meno l’interesse all’esame del primo: in difetto di autorizzazione paesaggistica in sanatoria, anche la prima richiesta di sanatoria edilizia non avrebbe potuto essere concessa. Le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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