L’astreinte per la Carta docente è equa se pari agli interessi legali (TAR Campania n. 4370 del 10.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nei giudizi di ottemperanza aventi ad oggetto l’esecuzione di sentenze che riconoscono il diritto alla Carta elettronica del docente, il giudice amministrativo, accertata la mancata prova dell’adempimento da parte dell’amministrazione, dichiara l’obbligo di esecuzione e fissa la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Detta penalità, che svolge funzione sanzionatoria e non risarcitoria, non può considerarsi manifestamente iniqua quando è stabilita in misura pari agli interessi legali, anche in presenza di condanne pecuniarie derivanti da un contenzioso seriale. Essa decorre dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza e va corrisposta fino all’effettivo soddisfacimento del credito e, comunque, non oltre la scadenza del termine assegnato all’amministrazione per adempiere.

Il Fatto

La ricorrente, docente, agiva per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, che aveva accertato il suo diritto a usufruire del beneficio economico della Carta elettronica del docente per l’anno scolastico 2022/2023, ordinando al Ministero dell’Istruzione e del Merito l’assegnazione del relativo buono elettronico dell’importo di euro 500,00. A fronte dell’inerzia dell’amministrazione, la ricorrente proponeva ricorso per l’ottemperanza, chiedendo la declaratoria dell’obbligo di provvedere, la nomina di un commissario ad acta e la fissazione della penalità di mora. Il Ministero si costituiva opponendosi all’accoglimento del ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva la sussistenza dei presupposti per l’accoglimento del ricorso, avuto riguardo alla legittimazione passiva del Ministero, al giudicato formatosi sulla sentenza azionata, come da attestazione in atti, e alla circostanza che l’amministrazione non aveva dimostrato, come sarebbe stato suo onere, di aver adempiuto agli obblighi derivanti dal titolo giudiziale. Il Tribunale dichiara, pertanto, l’obbligo dell’amministrazione di dare esecuzione alla sentenza nel termine di sessanta giorni.

Quanto alla domanda di fissazione della penalità di mora, il Collegio ricorda che l’art. 1, comma 781, della legge n. 208/2015 ha novellato l’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., stabilendo che la penalità non può considerarsi manifestamente iniqua quando è stabilita in misura pari agli interessi legali. La norma ha recepito il principio già affermato dall’Adunanza Plenaria n. 15 del 2014, secondo cui l’istituto ha finalità sanzionatoria e non risarcitoria, mirando a sanzionare la disobbedienza alla statuizione giudiziaria e a stimolare il debitore all’adempimento.

La precisazione legislativa induce il Collegio a rivedere il precedente orientamento che configurava l’iniquità dell’astreinte in relazione alle condanne pecuniarie dell’amministrazione, in considerazione delle esigenze di bilancio e della crisi della finanza pubblica. La penalità, pur in presenza di condanne derivanti da contenzioso seriale come quello relativo alla Carta del docente, non può più considerarsi iniqua per stessa definizione legislativa, laddove rapportata al saggio degli interessi legali, trattandosi di un equo contemperamento degli interessi del creditore e del debitore pubblico.

Quanto alla decorrenza, la penalità va calcolata a far data dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e fino all’effettivo soddisfacimento del credito, non oltre la scadenza del termine assegnato all’amministrazione per adempiere. Il Collegio accoglie infine la richiesta di nomina di un commissario ad acta, individuato nel Prefetto di Roma, che dovrà provvedere all’adempimento in caso di ulteriore inottemperanza, entro i successivi sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in favore del difensore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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