Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e commissario ad acta senza (TAR Sicilia n. 1108 del 20.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza proposto ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm. è accolto quando risulti provata la mancata impugnazione del titolo giudiziale e il decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di dare puntuale e completa esecuzione al giudicato e, in caso di ulteriore inerzia, nomina commissario ad acta un dirigente della medesima amministrazione, con facoltà di delega. L’incarico è prestato senza compenso, perché l’attività dell’ausiliario rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale e il munus è intrinsecamente obbligatorio. La penalità di mora è disposta, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., mediante interessi legali sull’importo dovuto dalla comunicazione della decisione fino all’insediamento del commissario.

Il Fatto

Il ricorrente agisce in forza di un titolo esecutivo formato dal giudice ordinario, Sezione Lavoro, depositato e reso pubblico nel febbraio 2025, notificato all’amministrazione e non impugnato nei termini di legge, come attestato dalla cancelleria.

Con ricorso al TAR Sicilia il ricorrente domanda la condanna dell’amministrazione all’adempimento, la nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia e la fissazione di una somma dovuta per ogni violazione o ritardo nell’esecuzione del giudicato, oltre alla condanna alle spese con distrazione al difensore antistatario.

La Motivazione della Corte

Il Collegio verifica anzitutto la sussistenza dei presupposti dell’art. 114 cod. proc. amm. Alla luce della documentazione versata in atti, rileva la mancata impugnazione della sentenza di cui è chiesta l’ottemperanza, attestata da apposita certificazione di cancelleria, e il decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni nella legge n. 30/1997.

Il ricorso è pertanto accolto e l’amministrazione intimata deve provvedere entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione alla puntuale e completa ottemperanza del titolo azionato.

Per il caso di decorso infruttuoso del termine, il Tribunale nomina commissario ad acta, su istanza di parte ed entro ulteriori sessanta giorni, il Responsabile pro tempore della competente Direzione Generale del Ministero, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario munito di adeguata competenza. L’incarico è prestato senza compenso: nominandosi un dirigente della stessa amministrazione resistente, l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Collegio richiama sul punto l’art. 5 sexies, comma 8, legge n. 89/2001, come introdotto dall’art. 1, comma 777, lett. l), legge n. 208/2015, applicabile per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro, con richiamo a plurimi precedenti.

Il Tribunale precisa inoltre che il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza. Il commissario deve effettuare il deposito di atti e documenti esclusivamente tramite la procedura P.A.T., utilizzando il modulo dedicato agli ausiliari del giudice, compilato in ogni sua parte, firmato digitalmente e inoltrato all’indirizzo PEC indicato.

Sussistono infine i presupposti dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. per la penalità di mora, liquidata negli interessi legali sull’importo dovuto dalla notificazione o comunicazione della decisione fino all’insediamento del commissario. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico dell’amministrazione, con distrazione al difensore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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