Annullamento del diniego e riedizione del potere dovuta in sede di ottemperanza (TAR Puglia n. 396 del 07.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
La sentenza che annulla un diniego adottato dall’amministrazione in risposta a un’istanza protensiva del privato non è autoesecutiva, perché l’annullamento non attribuisce direttamente il bene della vita richiesto. Essa produce un effetto conformativo che obbliga l’amministrazione a istruire e concludere nuovamente il procedimento, riesercitando il potere. Nel rinnovato esercizio resta precluso assumere a fondamento del nuovo diniego le ragioni già caducate dal giudice dell’annullamento. Il giudizio di ottemperanza, ai sensi dell’art. 112 e ss. cod. proc. amm., accerta l’inadempimento e fissa il termine per l’adempimento. In caso di persistente inerzia può essere nominato il commissario ad acta, con spese dell’incarico a carico dell’ente inadempiente.

Il Fatto

Il ricorrente aveva chiesto al Comune l’apertura di una sala del commiato sul territorio comunale. L’amministrazione aveva respinto l’istanza con un provvedimento motivato sull’opportunità di attendere la definizione di un separato e connesso giudizio, pendente davanti allo stesso giudice amministrativo. Il ricorrente aveva impugnato quel diniego e il TAR, con sentenza n. 1189/2023, lo aveva annullato, essendo nel frattempo intervenuto l’accoglimento del ricorso connesso e la caducazione del precedente atto di diffida.

Dopo la pubblicazione della sentenza, il ricorrente aveva invitato il Comune a riattivare il procedimento e a compiere gli incombenti istruttori necessari al rilascio del titolo. Aveva inoltre notificato la sentenza ai fini del decorso del termine breve di impugnazione. Non avendo ricevuto alcun riscontro, ha proposto ricorso per ottemperanza. Il Comune, ritualmente intimato, non si è costituito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla qualificazione della pronuncia da eseguire. La sentenza n. 1189/2023 ha annullato un atto adottato in risposta a un’istanza del privato, che per effetto dell’annullamento torna ad essere in attesa di esito. Da ciò deriva che la decisione non può ritenersi autoesecutiva: il giudice dell’annullamento ha eliminato l’atto, ma non ha attribuito direttamente il provvedimento richiesto.

L’effetto conformativo si sostanzia in un obbligo di riedizione del potere. Il Comune deve istruire e concludere nuovamente il procedimento, nel rispetto di quanto rilevato dal giudice in sentenza. Il vincolo è specifico: non può essere addotta quale ragione giustificativa del nuovo diniego la pendenza del giudizio connesso, ormai definito in senso favorevole al ricorrente.

La fondatezza dell’azione di ottemperanza trova conferma nel certificato depositato dal ricorrente, attestante la mancata proposizione di impugnazioni avverso la sentenza. Il giudicato si è dunque formato e l’obbligo di conformazione è divenuto esigibile.

Su queste basi il TAR sancisce l’obbligo del Comune di dare piena esecuzione alla sentenza, rideterminandosi sull’originaria istanza. Fissa per l’adempimento il termine di giorni 30 dalla notificazione o comunicazione della presente decisione. Per il caso di persistente inadempimento nomina commissario ad acta un dirigente dell’Ufficio Tecnico Comunale di altro Comune, con ulteriore termine di giorni 30 dalla scadenza del primo. Le spese dell’incarico sono poste a carico del Comune inadempiente e segnalate ai fini del danno erariale. Le spese di lite seguono la soccombenza, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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