L’ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro si estende agli accessori di legge (TAR Puglia n. 380 del 21.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo ordina all’Amministrazione l’integrale esecuzione del giudicato formatosi davanti al giudice ordinario, comprensivo del capitale e degli accessori di legge. Il decorso infruttuoso del termine di 120 giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997, e l’assenza di giustificazioni dell’Amministrazione integrano l’inadempimento che legittima l’accoglimento del ricorso. La perdurante inottemperanza giustifica la nomina del commissario ad acta, con facoltà di delega, per l’esecuzione in luogo e vece dell’ente intimato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate con distrazione in favore dei procuratori anticipatari.
Il Fatto
La ricorrente ha agito per ottenere l’ottemperanza della sentenza con cui la Corte d’appello di Bari, in riforma della decisione di primo grado, ha riconosciuto il suo diritto all’assegno una tantum ex art. 2, comma 3, della l. n. 210/1992, in relazione alla morte del coniuge per infezione epatica contratta a seguito di emotrasfusioni, condannando il Ministero della salute al pagamento di € 77.468,53 oltre interessi e rivalutazione.
Il Tribunale di Trani aveva invece rigettato la domanda. La ricorrente ha chiesto al giudice amministrativo di ordinare la piena esecuzione del giudicato, con nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inadempimento, e la condanna alle spese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha verificato i presupposti dell’ottemperanza sulla base della documentazione versata in atti. La sentenza di appello è stata notificata al Ministero in data 26.4.2024 ed è passata in giudicato, come attestato dal certificato rilasciato dalla Corte d’appello.
È risultato decorso infruttuosamente il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 per l’esecuzione delle sentenze di condanna a carico delle amministrazioni pubbliche. Il Ministero non ha fornito alcuna giustificazione in merito alla mancata ottemperanza.
L’inadempimento è pertanto conclamato. Il Tribunale ha ordinato all’Amministrazione di dare piena e integrale esecuzione al giudicato nel termine di 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della pronuncia, con riferimento al capitale e agli accessori di legge.
Per l’ipotesi di perdurante inottemperanza è stato nominato commissario ad acta il Direttore generale della ex Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico, con facoltà di delega ad altro dirigente, il quale provvederà entro l’ulteriore termine di 30 giorni. Le spese di lite, liquidate in € 1.500,00 oltre contributo unificato e accessori, sono poste a carico dell’Amministrazione soccombente, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi anticipatari.
Nota della Redazione
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