La Carta del docente va eseguita dal Ministero: ottemperanza al giudicato (TAR Marche n. 219 del 26.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, in sede di ottemperanza, dichiara l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione integrale al giudicato formatosi sulla sentenza del giudice del lavoro che ha riconosciuto il diritto al beneficio della Carta del docente e condannato l’Amministrazione al relativo pagamento. Decorso inutilmente il termine di trenta giorni assegnato per l’adempimento, opera la nomina del Commissario ad acta, che assume le funzioni solo se investito dal creditore con propria istanza e provvede entro i successivi centoventi giorni. La richiesta di indennizzo ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. va rigettata quando non sussistono particolari motivi di dubbio sul sollecito adempimento e la sola nomina del Commissario è sufficiente in funzione acceleratoria. L’inadempimento non contestato al momento della proposizione del ricorso giustifica la condanna dell’Amministrazione alle spese.
Il Fatto
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Fermo, con sentenza n. 85/2024, ha dichiarato il diritto della ricorrente di fruire del beneficio di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015 per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2022/2023 e ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’adozione di ogni atto propedeutico al godimento, mediante accredito sulla Carta del Docente della somma di € 500,00 per ciascun anno scolastico, oltre rivalutazione e interessi legali nei limiti del divieto di cumulo di cui all’art. 22, comma 36, legge n. 724/1994.
La sentenza è passata in giudicato per mancata impugnazione, come da attestazione della cancelleria del 5 dicembre 2024. La ricorrente lamenta la mancata esecuzione del titolo e propone ricorso per ottemperanza, chiedendo anche la condanna ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. Il Ministero si costituisce con memoria formale. All’udienza camerale del 6 marzo 2025 la causa è trattenuta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto il profilo della procedibilità. Il ricorso è procedibile, essendo decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669 dopo la notifica della sentenza presso la sede reale dell’Amministrazione e prima della proposizione del ricorso.
Nel merito il ricorso è fondato. Il titolo indicato in epigrafe non è stato eseguito e l’Amministrazione non ha opposto effettive ragioni di diritto contrarie alla spettanza e all’azionabilità della pretesa. Il decorso del termine di cui all’art. 14 d.l. n. 669/1996 integra i presupposti di legge dell’ottemperanza.
Il Tribunale dichiara pertanto l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione integrale alla sentenza, salvo le somme eventualmente già corrisposte, e assegna il termine di trenta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione. Per il caso di inutile decorso del termine nomina Commissario ad acta il Direttore della “Direzione Generale del personale, del bilancio e dei servizi strumentali” presso il Ministero.
Il Commissario assume le funzioni solo qualora investito direttamente dal creditore con propria istanza, trascorso il termine assegnato, e provvede entro i successivi centoventi giorni, adottando ogni atto necessario all’assolvimento del mandato, direttamente o tramite funzionario delegato. Il Collegio rigetta invece la richiesta di indennizzo ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., non ravvisandosi particolari motivi per dubitare del sollecito adempimento e ritenendosi sufficiente la sola nomina del Commissario in funzione acceleratoria.
Quanto alle spese, non essendo controverso l’inadempimento al momento della presentazione del ricorso, l’Amministrazione è condannata al pagamento, liquidato in dispositivo in € 600,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali al 15%. Il dispositivo accoglie il ricorso, dichiara l’inottemperanza, nomina il Commissario ad acta e condanna l’Amministrazione alla rifusione delle spese.
Nota della Redazione
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