Carta del Docente va eseguita: ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro (TAR Marche n. 220 del 26.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo, accertato il giudicato formatosi sulla sentenza del giudice del lavoro che riconosce il diritto del docente al beneficio della Carta del Docente e condanna l’Amministrazione all’adozione degli atti propedeutici, dichiara l’inottemperanza ove il titolo non sia stato eseguito. Decorso il termine di cui all’art. 14 d.l. n. 669/1996 senza che la P.A. opponga effettive ragioni di diritto contrarie alla pretesa, il ricorso è fondato e va accolto. Il giudice assegna all’Amministrazione un termine per provvedere e nomina sin d’ora il Commissario ad acta, destinato a operare solo su istanza del creditore dopo l’inutile decorso del termine. La richiesta di indennizzo ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. è rigettata quando non emergono particolari motivi per dubitare del sollecito adempimento e la sola nomina del Commissario svolge funzione acceleratoria.

Il Fatto

Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Fermo, con sentenza passata in giudicato, ha dichiarato il diritto della ricorrente a fruire del beneficio di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015 per gli anni scolastici dal 2020/2021 al 2022/2023, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito e le articolazioni territoriali ad adottare ogni atto propedeutico per assicurarne il godimento, mediante accredito sulla Carta del Docente di € 500,00 per ciascun anno, oltre rivalutazione e interessi, nei limiti del divieto di cumulo di cui all’art. 22, comma 36, legge n. 724/1994.

La sentenza è stata notificata ed è divenuta definitiva, come da attestazione della cancelleria. La ricorrente lamenta che il giudicato non è stato eseguito e agisce per il pagamento delle somme liquidate. Il Ministero si costituisce con memoria formale. All’udienza camerale del 20 marzo 2025 la causa è trattenuta in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto la procedibilità del ricorso. La sentenza è stata notificata presso la sede reale dell’Amministrazione e, prima della proposizione del ricorso, è decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996. La condizione di procedibilità è quindi integrata.

Nel merito il ricorso è fondato. Il titolo indicato in epigrafe non è stato eseguito e, in presenza dei presupposti di legge, la P.A. non ha opposto effettive ragioni di diritto contrarie alla spettanza e all’azionabilità della pretesa. Il decorso del termine di legge assume rilievo decisivo nel percorso argomentativo del giudice.

Il Tribunale accoglie dunque il ricorso e dichiara l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione integrale alla sentenza, salvo le somme eventualmente già corrisposte. Assegna a tal fine il termine di 30 giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione.

Per il caso di inutile decorso del termine è nominato sin d’ora Commissario ad acta il Direttore della competente Direzione Generale del Ministero. Questi assume le funzioni solo se investito dal creditore con propria istanza, trascorso il termine assegnato, e provvede entro i successivi 120 giorni all’esecuzione dell’incarico, adottando ogni atto necessario, direttamente o tramite funzionario delegato.

È invece rigettata la richiesta di indennizzo ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm.: non si ravvisano particolari motivi per dubitare del sollecito adempimento e la sola nomina del Commissario è ritenuta sufficiente in funzione acceleratoria. Quanto alle spese, non essendo controverso l’inadempimento al momento del ricorso, l’Amministrazione è condannata alla rifusione, liquidata in € 600,00 per compensi, oltre accessori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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