Ottemperanza per la carta docente: no all’astreinte ma nomina del commissario ad acta (TAR Sardegna n. 503 del 05.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza ex art. 112 c.p.a., accertata la rituale notifica del titolo esecutivo e l’inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 d.l. n. 669/1996, il giudice amministrativo dispone l’obbligo dell’Amministrazione di dare integrale esecuzione al giudicato, nominando sin da ora un commissario ad acta per il caso di persistente inadempimento. La domanda di condanna al pagamento della astreinte ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere, invece, legittimamente respinta in presenza di “altre ragioni ostative”, quali la complessità del procedimento esecutivo, la sua articolazione in più fasi coinvolgenti pluralità di soggetti e la natura del beneficio economico non qualificabile come mezzo di sostentamento del lavoratore.

Il Fatto

Un docente agiva dinanzi al TAR Sardegna per ottenere l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Cagliari, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a riconoscergli il beneficio della carta elettronica del docente. La sentenza, passata in giudicato, era stata notificata all’Amministrazione, ma senza che quest’ultima avviase alcun adempimento. Decorso infruttuosamente anche il termine dilatorio di 120 giorni previsto per le pubbliche amministrazioni, il ricorrente si rivolgeva al giudice amministrativo per ottenere l’esecuzione coattiva della pronuncia, la nomina di un commissario ad acta e la condanna dell’Amministrazione al pagamento di una somma a titolo di astreinte.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha ritenuto il ricorso fondato, avendo accertato la regolarità della notifica del titolo esecutivo e l’infruttuoso decorso del termine di 120 giorni di cui all’art. 14 d.l. n. 669/1996. Ha, quindi, disposto l’obbligo del Ministero di dare piena esecuzione al giudicato nel termine di 120 giorni, nominando sin da ora un commissario ad acta per il caso di persistente inottemperanza, con facoltà di delega ad altro dirigente. Il Collegio ha invece respinto la domanda di condanna al pagamento della penalità di mora. Pur riconoscendo l’assenza di preclusioni astratte, ha fatto applicazione del principio espresso dall’Adunanza Plenaria n. 15 del 2014, secondo cui l’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. consente di negare l’astreinte in presenza di “altre ragioni ostative”.

Tali ragioni sono state individuate nella complessità del procedimento per l’attivazione della carta, che coinvolge una pluralità di soggetti, e nell’eccezionale mole di contenzioso seriale, elementi che giustificano il ritardo. Inoltre, la natura del beneficio, non configurandosi come mezzo di sostentamento, ha ulteriormente ridotto i presupposti per l’applicazione della misura coercitiva.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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