Ottemperanza per Carta docente: respinta l’astreinte ma nominato commissario ad acta (TAR Sardegna n. 507 del 05.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., il giudice dell’ottemperanza, accertato l’inutile decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, condanna l’Amministrazione inadempiente a dare esecuzione al giudicato. La domanda di condanna al pagamento della penalità di mora (cd. astreinte) può essere respinta laddove sussistano “altre ragioni ostative”, come nel caso di esecuzione di un procedimento complesso, articolato su più soggetti e caratterizzato da contenzioso seriale. In tale evenienza, la nomina sin da ora del commissario ad acta costituisce idoneo strumento per garantire l’effettività della tutela, senza necessità di applicare la misura coercitiva.

Il Fatto

La parte ricorrente, docente, agiva dinanzi al TAR Sardegna per ottenere l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Cagliari, Sezione Lavoro, n. 1650/2024, con cui il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato ad emettere la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione con accredito di complessivi euro 2.000,00 per gli anni scolastici dal 2020/2021 al 2023/2024. La sentenza, notificata all’Amministrazione in data 22 aprile 2025, era passata in giudicato, come da attestazione della cancelleria. Non avendo il Ministero dato corso all’adempimento, né essendo stato rispettato il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, il ricorrente proponeva ricorso per ottemperanza.

La Motivazione della Corte

Il TAR, valutata la documentazione in atti, ha ritenuto il ricorso fondato. Ha accertato che la sentenza del giudice del lavoro era stata ritualmente notificata il 22 aprile 2025 ed era passata in giudicato, risultando così inutilmente decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 per l’esecuzione spontanea dei provvedimenti giurisdizionali da parte delle Amministrazioni dello Stato. Ha pertanto disposto la condanna del Ministero a dare piena esecuzione alla pronuncia, riconoscendo il beneficio della Carta del docente.

Quanto alla domanda di condanna al pagamento della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., il Collegio l’ha invece respinta. Richiamando l’orientamento dell’Adunanza Plenaria n. 15 del 25 giugno 2014, ha evidenziato che la norma codicistica, per la specialità della posizione del debitore pubblico, aggiunge al limite della manifesta iniquità quello della sussistenza di “altre ragioni ostative”. Tali ragioni sono state individuate nella complessità del procedimento di attivazione della Carta, che coinvolge una pluralità di soggetti, tra cui le società SO.GE.I. e CONSAP, e strutture centralizzate a livello nazionale, oltre che nell’eccezionale mole di contenzioso seriale. Da ultimo, il beneficio non è stato qualificato come mezzo di sostentamento, ma come incentivo eventuale, circostanza che riduce i presupposti per l’applicazione della misura coercitiva.

In ragione del persistente rischio di inadempimento, il Tribunale ha nominato sin da ora un commissario ad acta nella persona del Responsabile pro tempore della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, con facoltà di delega, che dovrà provvedere all’esecuzione entro 90 giorni dalla richiesta della parte. Ha infine liquidato le spese di lite in favore della parte ricorrente, riducendole ad euro 400,00 in ragione della natura seriale e standardizzata del contenzioso, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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