Accesso difensivo agli atti di regolazione e prevalenza sulla riservatezza economica (TAR Lombardia n. 1983 del 25.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’accesso documentale difensivo disciplinato dall’art. 24, comma 7, legge n. 241/1990 non presuppone la pendenza in concreto di un giudizio, essendo sufficiente un interesse diretto, concreto e attuale alla conoscenza degli atti per curare o difendere una posizione giuridica sostanziale. Per i dati di natura economica non opera il nesso di stretta indispensabilità richiesto per i dati sensibili e super-sensibili, ma è sufficiente il rapporto di strumentalità necessaria tra documentazione richiesta e situazione legittimante. Il diniego opposto dal gestore che eccepisca la riservatezza del portafoglio clienti e delle strategie degli altri operatori non prevale sull’esigenza difensiva, purché l’ostensione avvenga tramite anonimizzazione. Il generico richiamo al d.lgs. n. 33/2013, privo di autonoma allegazione dei presupposti, costituisce clausola di stile e non integra l’interesse all’accesso civico.

Il Fatto

La ricorrente, società attiva nel trading di energia, ha impugnato dinanzi al TAR Lombardia il provvedimento con cui il gestore della rete ha respinto l’istanza di accesso del 17 novembre 2023. La società aveva chiesto copia, in forma anonima, delle delibere dell’Autorità contenenti i provvedimenti prescrittivi e dei correlati file di calcolo, per verificarne il criterio applicativo in vista della difesa nel giudizio di ottemperanza e nel contenzioso sul provvedimento prescrittivo che la riguardava.

Il gestore aveva opposto la già avvenuta pubblicazione delle delibere, la riservatezza degli allegati e dei file di calcolo, idonei a rivelare il portafoglio clienti e le strategie di programmazione degli altri utenti del dispacciamento, e l’assenza di un interesse qualificato, riducendosi la richiesta a controllo generalizzato. Con successiva istanza del 27 dicembre 2023 la ricorrente ha ribadito l’interesse difensivo e limitato la domanda ai soli documenti indispensabili. Il TAR Lazio, adito, ha declinato la competenza in favore del TAR Lombardia.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’art. 22, comma 1, lett. b), legge n. 241/1990, che richiede un interesse diretto, concreto e attuale corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata, e dall’art. 24, comma 7, che garantisce l’accesso ai documenti necessari per curare o difendere i propri interessi giuridici. L’istanza individua e circoscrive i documenti richiesti, e non è contestata la pendenza del contenzioso innanzi alla Sezione.

Il Tribunale ritiene che la ricorrente sia titolare di una posizione giuridica idonea, collegata mediante nesso di strumentalità necessaria alla documentazione richiesta. Richiamando la giurisprudenza amministrativa, si afferma che l’accesso difensivo non presuppone necessariamente l’instaurazione o la pendenza di un giudizio, poiché la conoscenza degli elementi occorre anche per decidere se agire e come costruire la strategia difensiva.

Quanto ai limiti, il Collegio esclude che nel caso di specie emergano categorie di dati sensibili o super-sensibili, per i quali l’accesso difensivo è subordinato al nesso di stretta indispensabilità richiesto dalla Adunanza Plenaria n. 19-20-21 del 2020. I dati richiesti hanno natura sostanzialmente economica, sicché è sufficiente il rapporto di strumentalità necessaria.

Il TAR accoglie dunque il ricorso introduttivo, annulla il diniego del 18 dicembre 2023 e accerta il diritto della ricorrente all’ostensione. Respinge invece la domanda di accesso civico, poiché il riferimento al d.lgs. n. 33/2013 è clausola di stile, inidonea a integrare i presupposti dell’accesso generalizzato. Dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso per motivi aggiunti. Il gestore è tenuto a esibire i documenti entro trenta giorni, previa anonimizzazione dei dati identificativi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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