Ottemperanza alla carta docente e commissario ad acta per il pagamento (TAR Lombardia n. 4622 del 15.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, accertato il passaggio in giudicato del titolo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, l’amministrazione che non abbia effettuato alcun pagamento, neppure parziale, e non abbia contestato il credito nell’an e nel quantum è inadempiente. Il giudice amministrativo assegna quindi un termine per l’integrale pagamento e nomina sin d’ora commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza. La penalità di mora può essere negata quando risulti manifestamente iniqua in considerazione del tempo trascorso dalla notificazione del titolo e dall’entità delle somme pretese.
Il Fatto
Con sentenza del Tribunale di Milano, la ricorrente aveva ottenuto l’accertamento del diritto a conseguire il beneficio economico della carta docente per il valore complessivo di euro 2.000,00, oltre interessi e rivalutazione, con condanna del Ministero a riconoscere il beneficio e ad accreditare le relative somme. Il titolo era passato in giudicato ed era stato ritualmente notificato.
La ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Lombardia, lamentando il mancato rilascio della carta e la mancata corresponsione degli importi. L’amministrazione si è costituita in giudizio senza formulare deduzioni sul punto e senza indicare l’andamento della procedura.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha verificato in primo luogo il presupposto processuale dell’azione: il titolo è passato in giudicato ed è stato notificato ritualmente, con conseguente decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni stabilito dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997. Trascorso tale termine senza pagamento, l’inerzia dell’amministrazione diventa sindacabile in sede di ottemperanza.
La documentazione versata in atti e le dichiarazioni della ricorrente hanno dimostrato che il Ministero non ha effettuato pagamenti neppure parziali. Sul punto la difesa erariale non ha opposto alcuna deduzione e non ha fornito indicazioni sull’andamento della procedura. Ne è derivata la qualificazione del credito come non contestato nell’an e nel quantum.
Il ricorso è stato quindi dichiarato fondato e accertata l’inottemperanza del Ministero agli obblighi di pagamento contenuti nel titolo. Al resistente è stato assegnato il termine di novanta giorni dalla pubblicazione della sentenza per procedere all’integrale pagamento degli importi dovuti.
Per il caso di inutile decorso del termine, il Tribunale ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo Ufficio, stabilendo un ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, a cura della ricorrente. L’incarico è stato qualificato come adempimento connesso ai doveri d’istituto.
La richiesta di penalità di mora è stata invece respinta. Il Collegio l’ha ritenuta manifestamente iniqua, valorizzando il tempo effettivamente trascorso dalla notificazione del titolo e dal relativo passaggio in giudicato, oltre all’entità delle somme pretese. Le spese di lite, liquidate in euro 800,00 oltre accessori e distratte in favore del difensore antistatario, seguono la soccombenza, con richiamo a un indirizzo del Consiglio di Stato in materia.
Nota della Redazione
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