Notifica del titolo esecutivo all’indirizzo PEC errato e inammissibilità dell’ottemperanza (TAR Lombardia n. 4612 del 15.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza avente ad oggetto un’obbligazione pecuniaria fondata sul giudicato, il termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’art. 14, comma 1, del D.L. n. 669/1996 decorre solo dalla notificazione del titolo esecutivo alla sede legale dell’amministrazione debitrice, individuata secondo le regole sui pubblici elenchi. A tal fine rileva l’indirizzo PEC risultante dal Registro delle PP.AA.; l’indirizzo indicato in un atto organizzativo interno dell’ente, privo di efficacia normativa, non è idoneo. La notifica effettuata a un indirizzo digitale diverso non fa decorrere il termine e rende inammissibile il ricorso per ottemperanza.
Il Fatto
Il Tribunale di Monza, Sezione Lavoro, con sentenza n. 1018/2025, ha accertato il diritto di una docente a ottenere la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, di cui all’art. 1 della legge n. 107/2015, per quattro anni scolastici, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento di euro 2.000,00 mediante attivazione della carta. La pronuncia è passata in giudicato.
Non avendo l’amministrazione adempiuto, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’accredito del bonus e la nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inadempimento. Il Ministero si è costituito con memoria solo formale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva d’ufficio un profilo di inammissibilità, segnalato a verbale in camera di consiglio: il mancato decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, del D.L. n. 669/1996. La norma impone alle amministrazioni statali di completare le procedure esecutive entro centoventi giorni dalla notificazione del titolo e vieta al creditore, prima di tale termine, di procedere a esecuzione forzata o di notificare precetto.
Richiamando Cons. Stato, Sez. II, n. 5000 del 2021, il Tribunale conferma che la disposizione si applica anche al giudizio di ottemperanza, quale strumento alternativo all’esecuzione forzata, quando oggetto del contendere siano obbligazioni pecuniarie fondate sul giudicato. La notifica del titolo alla sede legale mira a far avviare il procedimento contabile per l’adempimento spontaneo, evitando l’aggravio di spese processuali.
Nel caso di notifica a mezzo PEC, è onere del creditore individuare correttamente l’indirizzo digitale. Il Collegio esamina l’art. 16-ter del D.Lgs. n. 179/2012: il comma 1 individua i pubblici elenchi, il comma 1-ter consente il ricorso al Registro IPA solo in via residuale, quando l’amministrazione non abbia indicato il proprio domicilio nel Registro delle PP.AA. e, in caso di più indirizzi, impone di usare quello primario. La previsione dell’art. 3-bis della legge n. 53/1994 non amplia il novero degli elenchi, ma opera come mero raccordo con la disciplina richiamata.
Il Ministero ha inserito nel Registro delle PP.AA. l’indirizzo PEC da usare per le notificazioni giudiziarie, sicché a quello occorreva fare riferimento (con richiamo a TAR Lombardia n. 3040 del 2025 e a TAR Lazio n. 5794 del 2026). La sentenza è stata invece notificata all’indirizzo indicato in un comunicato ministeriale, atto organizzativo interno privo di efficacia normativa, che non sostituisce l’indirizzo primario dell’ente. Nemmeno la notifica presso la sede dell’Avvocatura dello Stato è idonea, valendo solo a fini processuali (cfr. TAR Campania n. 3739 del 2024).
Non essendo decorso il termine, il ricorso è inammissibile (conforme a TAR Sicilia n. 2437 del 2025 e TAR Toscana n. 1223 del 2025). Le spese sono compensate in ragione della difesa di mero stile dell’amministrazione.
Nota della Redazione
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