Ottemperanza al giudicato e nomina del commissario ad acta “a costo zero” (TAR Sicilia n. 3012 del 27.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
È ammissibile il giudizio di ottemperanza per l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., purché siano rispettati il termine decennale dell’art. 114, comma 1, cod. proc. amm. e quello di deposito del ricorso. Spetta all’Amministrazione debitrice provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto accertato, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ.: la mancata contestazione del titolo e l’assenza di prova dell’avvenuto pagamento integrano l’inadempimento. Il giudice ordina l’esecuzione entro un termine perentorio e, per il caso di persistente inottemperanza, nomina sin d’ora il commissario ad acta. Il commissario individuato in un dirigente della stessa Amministrazione non ha diritto ad alcun compenso, per l’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, in applicazione analogica dell’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001.

Il Fatto

Il ricorrente ha chiesto l’ottemperanza al giudicato formatosi su una sentenza del Tribunale di Barcellona P.G., Sez. Lavoro, con la quale il Ministero dell’Istruzione era stato condannato ad attribuirgli il beneficio della carta elettronica del docente per complessivi € 2.500,00, a fronte di cinque anni scolastici non coperti.

Secondo il ricorrente, la sentenza era stata notificata in forma esecutiva e non impugnata nei termini, con attestazione di passaggio in giudicato rilasciata dalla cancelleria. Decorso il termine dilatorio di 120 giorni, l’Amministrazione non aveva né emesso la carta né accreditato la somma. Il Ministero si è costituito con atto di mero stile e non ha contestato il titolo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio verifica anzitutto il presupposto processuale: il titolo azionato è una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, categoria per la quale l’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. ammette espressamente il giudizio di ottemperanza. La relativa attestazione è versata in atti.

Il Tribunale controlla poi la tempestività dell’azione: risultano rispettati il termine decennale dell’art. 114, comma 1, cod. proc. amm. e il termine di deposito del ricorso previsto dall’art. 87, comma 3, cod. proc. amm. È inoltre documentata la notificazione della sentenza all’Amministrazione, come richiesto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997.

Nel merito, il Collegio rileva che il Ministero non ha specificamente contestato il titolo esecutivo né la sua idoneità all’esecuzione, e non ha comprovato l’avvenuto pagamento. Richiamando il principio per cui i fatti estintivi, modificativi e impeditivi del diritto vanno provati da chi ha interesse a eccepirli, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ., il Tribunale afferma la sussistenza dell’obbligo giuridico di dare esecuzione alla sentenza.

Viene quindi ordinato al Ministero di eseguire il titolo entro novanta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notifica della sentenza. Per il caso di persistente inottemperanza, il Collegio nomina sin d’ora il commissario ad acta, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. d), cod. proc. amm., individuandolo nel direttore generale competente per gli ordinamenti scolastici, con facoltà di delega a un funzionario del medesimo Ufficio.

Il profilo di maggiore interesse riguarda il compenso del commissario: poiché si tratta di un dirigente della stessa Amministrazione resistente, l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale e non dà diritto ad alcun emolumento. Il Collegio richiama l’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001, introdotto dall’art. 1, comma 777, lett. l), legge n. 208/2015, dettato per i decreti in materia di equa riparazione, e ne afferma l’applicabilità analogica a tutte le altre condanne al pagamento di somme di denaro, in linea con un orientamento amministrativo consolidato richiamato in motivazione.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate forfetariamente in € 500,00, oltre accessori, con distrazione a favore del procuratore dichiaratosi anticipatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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