Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e nomina del commissario ad acta (TAR Sicilia n. 3013 del 27.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice ordinario passata in giudicato è eseguibile mediante il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. Nel rito dell’ottemperanza l’Amministrazione che non contesti il titolo esecutivo e non provi l’avvenuto pagamento resta inadempiente, perché i fatti estintivi, modificativi e impeditivi del diritto vanno dimostrati da chi ha interesse a eccepirli, secondo l’art. 2697 cod. civ. Accertato l’inadempimento, il giudice ordina l’esecuzione entro un termine e, per il caso di ulteriore inottemperanza, nomina sin d’ora il commissario ad acta ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. d), cod. proc. amm. Il commissario scelto tra i dirigenti dello stesso Ministero non ha diritto a compenso, per l’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.

Il Fatto

Con una sentenza del giudice del lavoro, passata in giudicato, il Ministero dell’Istruzione e del Merito è stato condannato ad attribuire alla ricorrente, docente, la carta elettronica del docente per complessivi € 2.000,00, oltre accessori. La sentenza è stata notificata in forma esecutiva al Ministero, che non ha dato corso al pagamento.

Decorso il termine dilatorio di centoventi giorni, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, chiedendo l’esecuzione del titolo e, in via subordinata, la nomina di un commissario ad acta ex art. 114, comma 4, lett. d), cod. proc. amm. Il Ministero si è costituito con atto di mero stile, senza contestare il titolo né documentare alcun pagamento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio verifica anzitutto l’ammissibilità dello strumento. La sentenza di cui si chiede l’esecuzione è pronuncia del giudice ordinario passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria: rientra perciò tra i provvedimenti per i quali l’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. consente il giudizio di ottemperanza.

Il Tribunale accerta poi il rispetto dei presupposti processuali: il termine decennale per proporre l’azione ex art. 114, comma 1, cod. proc. amm., il termine di deposito ex art. 87, comma 3, cod. proc. amm. e la notificazione della sentenza al Ministero all’indirizzo proprio, richiesta dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997.

Nel merito, l’Amministrazione non ha contestato in modo specifico il titolo esecutivo né la sua idoneità all’esecuzione, e non ha provato l’avvenuto pagamento. Richiamando il principio per cui i fatti estintivi, modificativi e impeditivi vanno dimostrati da chi ha interesse a eccepirli ai sensi dell’art. 2697 cod. civ., il Collegio riconosce l’inadempimento e l’obbligo giuridico di dare esecuzione al giudicato.

Conseguentemente ordina al Ministero di dare esecuzione al titolo entro novanta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notifica della sentenza. Per l’ipotesi di persistente inottemperanza nomina sin d’ora commissario ad acta il direttore generale della competente Direzione generale, con facoltà di delega a un funzionario del medesimo ufficio, che darà corso al pagamento entro novanta giorni dalla scadenza del termine assegnato all’Amministrazione.

Il Collegio esclude ogni compenso per il commissario, interno all’Amministrazione, sul rilievo dell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. A sostegno richiama l’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001, come introdotto dall’art. 1, comma 777, lett. l), legge n. 208/2015, disposizione applicabile per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme, come affermato da plurime pronunce di merito amministrativo. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in € 500,00, con distrazione a favore dei difensori anticipatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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