Revisione prezzi e prezziario interno aggiornato dalla stazione appaltante (TAR Marche n. 283 del 19.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nelle controversie in materia di revisione dei prezzi il giudice amministrativo, anche quando è chiamato ad annullare gli atti della stazione appaltante, accerta la spettanza sostanziale del compenso revisionale: i vizi formali e procedurali non rilevano se la determinazione della stazione appaltante risulta corretta nella sostanza. Il meccanismo obbligatorio di adeguamento dei prezzi di cui all’art. 26 D.L. n. 50/2022, come esteso ai settori speciali dalla legge di conversione, non impone alle stazioni appaltanti munite di potere di auto-organizzazione di aggiornare il proprio prezziario entro il termine del 31 luglio 2022, né di sostituirlo con il prezziario regionale in caso di ritardo. La revisione dei prezzi riguarda il singolo contratto e va calcolata sul medesimo prezziario utilizzato per redigere l’elenco prezzi e il computo metrico estimativo posti a base di gara, aggiornato secondo l’art. 26. Le censure sulla congruità dei prezzi posti a base di gara attengono alla fase di formazione della lex specialis e sono tardive se non proposte tempestivamente.

Il Fatto

La società ricorrente, aggiudicataria di un appalto di lavori nel servizio idrico integrato bandito da un ente gestore operante nei settori speciali, ha eseguito le lavorazioni nel corso del 2022 e nei primi mesi del 2023, nel periodo di eccezionale incremento dei costi dei materiali da costruzione. Chiesta l’applicazione della compensazione ex art. 1-septies D.L. n. 73/2021, la stazione appaltante ha poi adottato la determinazione del corrispettivo ai sensi dell’art. 26 D.L. n. 50/2022, quantificando l’importo dovuto in una somma sensibilmente inferiore a quella pretesa dall’appaltatore.

L’impresa ha impugnato la determinazione e il successivo provvedimento di conferma, contestando il mancato rispetto del termine del 31 luglio 2022 per l’aggiornamento del prezziario interno e il conseguente obbligo di applicare il prezziario regionale aggiornato. Con motivi aggiunti ha impugnato il certificato di collaudo e le schede di analisi prezzi prodotte solo in giudizio, chiedendo l’accertamento del diritto all’adeguamento e la condanna al pagamento. La resistente ha eccepito il difetto di giurisdizione e contestato nel merito ogni doglianza.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale qualifica la controversia come afferente alla spettanza del compenso revisionale: anche quando si impugni il provvedimento che ha disconosciuto la pretesa dell’appaltatore, il giudice deve verificare la fondatezza della domanda sostanziale, con la conseguenza che l’annullamento per vizi formali si giustifica solo se emergano errori di interpretazione delle norme o di calcolo emendabili in sede di riedizione del potere.

Su questa base il Collegio dichiara infondate le censure di violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990 e l’eccepita incompetenza del collaudatore. La stazione appaltante ha adottato un vero provvedimento motivato e non un semplice S.A.L., consentendo all’appaltatore di contestarlo; il procedimento ex art. 26 è inoltre d’ufficio e non a istanza di parte. Il parere del collaudatore, anche se reso fuori dalla sua competenza, ben poteva essere acquisito come contributo istruttorio.

Nel merito, il giudice esclude che l’art. 26, comma 12, D.L. n. 50/2022 imponesse alle stazioni appaltanti operanti nei settori speciali di aggiornare i prezziari entro il 31 luglio 2022, termine introdotto dalla legge di conversione entrata in vigore il 16 luglio 2022. Il comma esclude espressamente l’applicabilità del comma 2, secondo e quarto periodo, e del comma 3, ma non del comma 6-quinquies: la stazione appaltante poteva quindi continuare a usare l’ultimo prezziario adottato e aggiornarlo successivamente, con conguaglio in occasione del pagamento degli stati di avanzamento.

Quanto alla scelta del prezziario, il Tribunale afferma che la revisione dei prezzi riguarda il singolo contratto e non può eliminare l’alea né consentire un arricchimento senza causa. Il calcolo va effettuato sul prezziario posto a base di gara, comprensivo delle voci contraddistinte dal suffisso “mod”: tali voci erano presenti nel computo metrico estimativo, conosciuto dai concorrenti, e la mancata allegazione delle schede di analisi non impediva di valutarne la congruità. Le censure sui prezzi di gara attengono alla formazione della lex specialis e, se volte a denunciarne la natura escludente, andavano proposte tempestivamente.

Le doglianze sulle singole voci sono respinte: le differenze sugli oneri di smaltimento erano percepibili dalla lettura del computo, le tempistiche e le squadre tipo non sono state modificate nell’aggiornamento, la comparazione con il diverso prezzario regionale muove da un presupposto errato e il confronto con la compensazione ex D.L. n. 73/2021 non è proponibile per la diversità dei meccanismi. Ricorso e motivi aggiunti sono quindi respinti, con conferma della congruità del corrispettivo, e le spese sono compensate per la complessità tecnica delle questioni e la recente introduzione della normativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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