Ottemperanza al giudicato e riparto dell’onere della prova dell’inadempimento (TAR Sicilia n. 3559 del 11.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza al giudicato, ai sensi dell’art. 112 cod. proc. amm., il ricorrente è tenuto a provare il fatto costitutivo del proprio diritto, costituito dalla sentenza passata in giudicato. Una volta assolto tale onere, incombe sull’amministrazione, per il disposto dell’art. 2697, secondo comma, cod. civ., la prova dei fatti estintivi, modificativi o impeditivi che abbiano reso impossibile o tardiva l’esecuzione. L’amministrazione che non deduca alcuna valida giustificazione del proprio inadempimento resta obbligata all’integrale ottemperanza, comprensiva di capitale, interessi e oneri accessori, con esclusione delle spese di precetto sostenute per la scelta di strumenti esecutivi diversi dall’ottemperanza. Il commissario ad acta nominato tra i dirigenti dello stesso ministero non ha diritto ad ulteriore compenso, per l’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.

Il Fatto

Il Tribunale civile di Catania, sezione Lavoro, ha accertato il diritto della ricorrente, docente, a fruire della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, prevista dall’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2022/2023. Per l’effetto, ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’accredito sulla medesima carta della somma di euro 2.000,00, oltre accessori ai sensi dell’art. 16, comma 6, legge n. 412/1991, richiamato dall’art. 22, legge n. 724/1994.

La sentenza è stata notificata in formula esecutiva al ministero il 16 febbraio 2025. Secondo la ricorrente, l’amministrazione non ha adottato alcun atto di concreta esecuzione. Di qui il ricorso per ottemperanza, con richiesta di nomina di un commissario ad acta e di condanna alle spese. Il ministero si è costituito con atto di mera forma.

La Motivazione della Corte

Il collegio ha anzitutto verificato la ritualità del ricorso, sotto il profilo della notificazione del titolo esecutivo, del passaggio in giudicato della sentenza, attestato dalla cancelleria del Tribunale di Catania, e del decorso del termine di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996. La ricorrente ha inoltre regolarizzato la procura all’esito dell’ordinanza istruttoria emessa in camera di consiglio.

Nel merito, il Tribunale ha fatto applicazione del principio secondo cui i fatti estintivi, modificativi ed impeditivi di diritti vanno provati da chi ha interesse ad eccepirli, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ. La ricorrente ha fornito la prova del fatto costitutivo, ossia la decisione del giudice ordinario passata in giudicato, secondo la previsione dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. Incombeva pertanto all’amministrazione provare l’inefficacia di tali fatti. Il ministero non ha dedotto alcuna valida giustificazione del proprio inadempimento.

Su queste basi il collegio ha affermato la persistenza dell’obbligo di integrale ottemperanza, entro novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. L’obbligo riguarda la sorte capitale, gli interessi liquidati nel titolo e gli oneri accessori, comprese le spese e i diritti successivi all’emissione del titolo, nei limiti delle attività necessarie per conseguirne il passaggio in giudicato, e le spese di registrazione.

Non sono invece dovute le spese di precetto, perché il ricorso a strumenti esecutivi diversi dall’ottemperanza di cui all’art. 112 cod. proc. amm. è imputabile alla libera scelta del creditore. Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, il Tribunale ha nominato commissario ad acta il direttore generale della Direzione per gli ordinamenti scolastici, con facoltà di delega a un dirigente dell’ufficio, senza ulteriore compenso.

Il collegio ha richiamato l’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001, come introdotto dall’art. 1, comma 777, lett. l), legge n. 208/2015, applicabile per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme, richiamando sul punto TAR Calabria, Catanzaro, sez. I, n. 479 del 2025, TAR Sicilia, Palermo, sez. IV, n. 291 del 2025, TAR Campania, Napoli, sez. VIII, n. 5142 del 2024 e TAR Sardegna, sez. II, n. 983 del 2023. Le spese, liquidate in euro 500,00 oltre oneri e contributo unificato, seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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