Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e penalità di mora (TAR Toscana n. 167 del 26.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo, accertata la mancata esecuzione di una sentenza del giudice ordinario del lavoro passata in giudicato e l’inutile decorso del termine di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, ordina all’Amministrazione di conformarsi integralmente al giudicato. Il ritardo già maturato nella corresponsione delle somme giustifica la condanna alla penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., commisurata agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta. La penalità decorre dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza, e può essere nominato sin d’ora il commissario ad acta per il caso di persistente inottemperanza.

Il Fatto

Una docente ha chiesto al TAR l’ottemperanza della sentenza n. 274/2024 resa dal giudice del lavoro, che le aveva riconosciuto il diritto alla percezione della Retribuzione Professionale Docenti di cui all’art. 7 CCNL del 15.03.2001 in relazione al servizio prestato con contratti a tempo determinato, oltre alla condanna del Ministero al pagamento di una somma e delle spese processuali.

Il titolo esecutivo era stato notificato all’Amministrazione ed era decorso inutilmente il termine di centoventi giorni previsto dalla legge. La ricorrente ha quindi domandato l’esecuzione del giudicato, il pagamento degli interessi legali, la nomina di un commissario ad acta per l’ulteriore inadempimento e la condanna alle astreintes.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto verificato l’ammissibilità del ricorso. Dagli atti risulta che la sentenza ottemperanda è stata notificata al Ministero, che è inutilmente decorso il termine di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo e che la stessa è passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria del giudice ordinario.

Accertati i presupposti, il ricorso è stato ritenuto fondato. Il TAR ha quindi ordinato all’Amministrazione, ove non vi abbia già provveduto, di conformarsi integralmente al giudicato, provvedendo nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione, se anteriore, della sentenza.

Quanto alla richiesta di penalità di mora, il Collegio ha ritenuto che il ritardo maturato nella corresponsione delle somme dovute ne giustifichi la condanna ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm.. La penalità è stata fatta decorrere dal giorno della comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza e commisurata, secondo la disposizione richiamata, agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta.

Per il caso di persistente inottemperanza, alla scadenza del termine assegnato, è stato nominato sin d’ora quale commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero resistente, con facoltà di delega, chiamato a provvedere nell’ulteriore termine di sessanta giorni. La regolamentazione delle spese di lite ha seguito la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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