Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e poteri del commissario (TAR Lombardia n. 670 del 11.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per l’ottemperanza al giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario, sezione lavoro, è soggetto al termine dilatorio di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Accertata l’inottemperanza all’obbligo di pagamento di un credito retributivo, il giudice amministrativo ordina all’Amministrazione di provvedere nel termine indicato e nomina, per il caso di ulteriore inadempienza, il commissario ad acta. La domanda di condanna alla penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. non è accoglibile quando la sentenza da ottemperare abbia già previsto interessi legali dal tasso satisfattivo anche per l’eventuale ritardo successivo.
Il Fatto
Il ricorrente ha agito ex art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Lodi – Sezione Lavoro n. 501/2024 del 14 novembre 2024, con cui il Ministero dell’istruzione e del merito è stato condannato a corrispondergli la somma di € 387,77, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, a titolo di “retribuzione professionale docenti” ex art. 7, CCNL 2001, in forza dei contratti a tempo determinato stipulati per l’anno scolastico 2021/2022.
Il ricorrente ha chiesto la condanna dell’Amministrazione al pagamento della penalità di mora e la nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inadempienza. Il Ministero si è costituito con comparsa di mero stile, senza dedurre nulla sull’esecuzione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente verificato i presupposti formali del ricorso. È stata prodotta copia asseverata della sentenza da ottemperare e l’attestazione del passaggio in giudicato; è stata inoltre dimostrata la notifica del titolo esecutivo, avvenuta il 27 dicembre 2024.
Il ricorso è stato pertanto ritenuto proposto nel rispetto del termine dilatorio di centoventi giorni stabilito dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996.
Nel merito, il Collegio ha rilevato che il ricorrente ha dichiarato l’inadempimento del Ministero e che la parte resistente non ha formulato alcuna deduzione, né fornito indicazioni sull’andamento della procedura. Essendo incontestati l’an e il quantum del credito, il Tribunale ha ordinato al Ministero di ottemperare al giudicato.
Il pagamento è stato imposto nel termine di centoventi giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza, con la maggiorazione degli interessi legali e della rivalutazione monetaria ISTAT per l’eventuale eccedenza, secondo le scadenze indicate.
Per il caso di ulteriore inottemperanza, il Collegio ha nominato commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo Ufficio, precisando che l’incarico, connesso ai doveri d’istituto, non comporta la liquidazione di un compenso.
La domanda di penalità di mora è stata respinta: la sentenza da ottemperare ha già stabilito il pagamento di interessi legali il cui tasso risulta ampiamente satisfattivo anche per l’ulteriore eventuale ritardo. Le spese di giudizio sono state poste a carico del Ministero, liquidate equitativamente in considerazione del valore contenuto della controversia, dell’assenza di complessità e del carattere seriale del contenzioso, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Nota della Redazione
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