Secretazione dell’offerta tecnica e onere di comprovare il segreto tecnico o commerciale (TAR Lazio n. 11701 del 26.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La richiesta di secretazione dell’offerta tecnica, ai sensi dell’art. 35, comma 4, d.lgs. n. 36/2023, deve fondarsi su una dichiarazione motivata e comprovata che individui, in modo chiaro e specifico, le informazioni che costituiscono segreti tecnici o commerciali ai sensi dell’art. 98 cod. proprietà industriale. L’operatore economico non può limitarsi a invocare un generico riferimento al proprio know how aziendale, ma deve dimostrare che le informazioni di cui chiede l’oscuramento: siano segrete e non generalmente note agli operatori del settore; abbiano valore economico in quanto segrete; siano sottoposte a misure ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete. In mancanza di tali requisiti, nel bilanciamento con i contrapposti interessi, la trasparenza assoluta delle gare pubbliche costituisce principio prevalente.
Il Fatto
La società ricorrente ha partecipato alla gara comunitaria centralizzata a procedura aperta per l’affidamento del servizio di manutenzione delle apparecchiature biomediche in uso presso le Aziende Sanitarie della Regione Lazio, risultando aggiudicataria del lotto 7. Con la determinazione di aggiudicazione, la stazione appaltante ha approvato l’operato del RUP che, nella seduta del 27 marzo 2026, aveva ritenuto di non accogliere le richieste di secretazione delle offerte tecniche presentate dai concorrenti, disponendo la reciproca messa a disposizione delle offerte tra i primi cinque classificati di ciascun lotto ai sensi dell’art. 36, comma 5, d.lgs. n. 36/2023.
La società ricorrente ha impugnato tale determinazione, nella parte in cui non accoglieva la richiesta di secretazione della propria offerta relativa al lotto 2, deducendo violazione degli artt. 35 e 36 del d.lgs. n. 36/2023, difetto di istruttoria e disparità di trattamento. Ha altresì proposto domanda di accertamento, ex art. 116 c.p.a., del diritto a mantenere riservata l’offerta tecnica, nonché domanda risarcitoria per l’eventuale divulgazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha respinto il ricorso, ritenendo la decisione della stazione appaltante pienamente conforme alla normativa vigente e alla giurisprudenza consolidata, richiamata anche ai sensi dell’art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a.. La valutazione del RUP era fondata sulla constatazione che l’operatore non aveva comprovato la sussistenza di segreti tecnici o commerciali ai sensi dell’art. 98 cod. proprietà industriale, avendo formulato argomentazioni ripetitive e generiche, che richiamavano elementi ordinari di qualsiasi offerta tecnica (manutenzione, inventario, formazione, orari, contact center) senza dimostrare il concreto vantaggio competitivo che i concorrenti avrebbero tratto dalla divulgazione.
Il Tribunale ha precisato che la disposizione che consente di sottrarre all’accesso parti dell’offerta va interpretata secondo criteri restrittivi, atteso che l’esclusione dall’accesso si pone in contrasto con i principi di imparzialità e trasparenza dell’attività amministrativa. La nozione di segreto tecnico o commerciale deve essere ricostruita sulla base dell’art. 98 cod. proprietà industriale, che richiede la sussistenza di requisiti di segretezza oggettiva, valore economico e adozione di misure di protezione adeguate. Non è sufficiente l’indimostrata riconducibilità di elementi al patrimonio aziendale o alla peculiarità dell’offerta.
La Corte ha altresì evidenziato che, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, non assumono rilevanza nella fattispecie i principi affermati dalla Corte di Giustizia con l’ordinanza 10 giugno 2025 in causa C-686/2024, riguardante il bilanciamento tra tutela della riservatezza ed esigenze difensive del terzo che contesta gli esiti della gara. Nel caso in esame, il giudizio ha per oggetto l’impugnazione del provvedimento di non accoglimento delle richieste di oscuramento, e non istanze di accesso di un concorrente ex art. 35, comma 5, d.lgs. n. 36/2023.
Il Collegio ha infine richiamato la giurisprudenza del Consiglio di Stato secondo cui l’oscuramento dell’offerta tecnica deve ispirarsi a un principio di stretta proporzionalità, sottraendo all’accesso solo elementi effettivamente riservati. Ha inoltre precisato che resta ferma la tutela, tramite gli strumenti appropriati (quale l’art. 2598 c.c.), contro l’eventuale uso improprio delle informazioni acquisite dai concorrenti. La domanda risarcitoria è stata rigettata in quanto intrinsecamente non suscettibile di accoglimento, stante la legittimità dell’operato dell’Amministrazione.
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Nota della Redazione
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