Buonuscita militare inclusi sei scatti stipendiali (TAR Lazio n. 8031 del 04.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, convertito con modificazioni dalla legge n. 472/1987, come sostituito dall’art. 21 della legge n. 232/1990, si applica anche al personale delle forze di polizia ad ordinamento militare, in ragione della nozione ampia di “forze di polizia” desumibile dall’art. 16 della legge n. 121/1981 e del rinvio operato dall’art. 1911, comma 3, del d.lgs. n. 66/2010. Il beneficio dei sei scatti stipendiali spetta, ai fini della liquidazione dell’indennità di buonuscita, anche a chi cessa dal servizio a domanda, purché abbia maturato i 55 anni di età e i 35 anni di servizio utile. Il termine del 30 giugno per la presentazione della domanda di collocamento in quiescenza non ha natura decadenziale. La prescrizione del diritto alla riliquidazione decorre dall’ultimo ordinativo di pagamento del credito principale, non dalla cessazione del servizio.

Il Fatto

Il ricorrente, ex vice ispettore della Polizia di Stato, era stato collocato in quiescenza a domanda in data 28.2.2022, avendo maturato 42 anni di servizio utile e un’età di 56 anni, 8 mesi e 11 giorni. Con istanza del 15.5.2025, trasmessa via pec, aveva chiesto il ricalcolo del trattamento di fine servizio con inclusione dei sei aumenti periodici di stipendio previsti dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987. Avverso il silenzio serbato dall’amministrazione, il ricorrente aveva adito il TAR Lazio per l’accertamento dell’obbligo di provvedere e il riconoscimento del diritto al beneficio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente respinto l’eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dall’INPS. Il termine di prescrizione del diritto alla riliquidazione dell’indennità di buonuscita, secondo il principio consolidato richiamato dal Consiglio di Stato (Sez. II, sentenza 14 ottobre 2024, n. 8238), decorre dalla data di emanazione dell’ultimo ordinativo di pagamento del credito principale, non dalla cessazione del servizio. L’eccezione era peraltro generica, non avendo l’Istituto indicato la concreta data di decorrenza del termine.

Nel merito, la Sezione ha richiamato il proprio precedente conforme (sentenza n. 18579 dell’11 dicembre 2023). L’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 attribuisce i sei scatti stipendiali, ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell’indennità di buonuscita, al personale della Polizia di Stato e alle forze di polizia con qualifiche equiparate. La tesi dell’INPS, che limitava l’applicazione alle sole qualifiche espressamente menzionate, è stata respinta: l’art. 1911, comma 3, del d.lgs. n. 66/2010 estende espressamente l’operatività della disposizione al personale delle forze di polizia ad ordinamento militare.

Quanto alla cessazione a domanda, il Collegio ha escluso che l’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997, relativo alla contribuzione previdenziale per la base pensionabile, incida sul regime dell’indennità di buonuscita, che resta a carico della fiscalità generale. Il beneficio è stato quindi riconosciuto, atteso il possesso da parte del ricorrente dei requisiti dei 55 anni di età e dei 35 anni di servizio utile al momento del congedo.

Il Tribunale ha infine precisato che il termine del 30 giugno per la presentazione della domanda di collocamento in quiescenza non è perentorio né decadenziale, essendo privo di una espressa previsione in tal senso. Sulle somme riliquidate spettano solo gli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria. Le spese di lite sono state compensate per la non univocità dell’orientamento giurisprudenziale sulla questione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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