Ottemperanza alla sentenza di condanna e nomina del commissario ad acta (TAR Lombardia n. 2713 del 15.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza alla sentenza di condanna il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 e il difetto di contestazione, da parte dell’amministrazione costituita, sull’an e sul quantum del credito accertato integrano i presupposti per la dichiarazione di inottemperanza. Il giudice amministrativo assegna all’amministrazione un nuovo termine per l’adempimento e, per il caso di ulteriore inadempimento, nomina sin d’ora il commissario ad acta, individuato nel Capo del D.A.G.L. della Presidenza del Consiglio dei Ministri con facoltà di delega. La nomina anticipata del commissario risponde all’esigenza di assicurare l’effettività della tutela esecutiva, senza necessità di una nuova iniziativa del creditore.
Il Fatto
Con sentenza del Tribunale di Milano, sez. lavoro, il ricorrente ha ottenuto l’accertamento del diritto alla carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per l’importo nominale di euro 500,00 annui, con condanna del Ministero a mettere a disposizione le somme tramite il sistema della Carta. Il giudice del lavoro ha anche condannato l’amministrazione alle spese di lite, distratte in favore del difensore antistatario.
Il titolo è passato in giudicato ed è stato notificato. Poiché il Ministero non ha eseguito, il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Lombardia, chiedendo il rilascio della carta docente per gli anni indicati. Il Ministero si è costituito ma non ha formulato deduzioni sull’andamento della procedura.
La Motivazione della Corte
Il Collegio delimita anzitutto l’oggetto del giudizio: l’ottemperanza non si estende alle spese di lite liquidate dal Tribunale di Milano, perché rispetto a esse — distratte in favore del difensore — non è stata esperita alcuna azione. La decisione riguarda quindi solo l’obbligo di mettere a disposizione le somme per la carta docente.
Passando al merito, il TAR rileva che rispetto al titolo, passato in giudicato e ritualmente notificato, è decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997. La documentazione in atti e le dichiarazioni del ricorrente dimostrano che l’amministrazione non ha effettuato pagamenti, neppure parziali.
La difesa erariale non ha contestato il credito né nell’an né nel quantum, né ha offerto indicazioni sullo stato della procedura. Su queste basi il ricorso è fondato e va dichiarata l’inottemperanza del Ministero, che non ha eseguito i pagamenti cui si riferisce il titolo.
Il Collegio assegna all’amministrazione il termine di 120 giorni dalla pubblicazione della sentenza per effettuare integralmente i pagamenti. Per l’ipotesi di inutile decorso, nomina sin d’ora commissario ad acta il Capo del Dipartimento affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo Dipartimento. Il commissario, entro sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, darà corso al pagamento a spese dell’amministrazione inadempiente e riferirà alla Sezione sugli adempimenti; il compenso sarà liquidato successivamente ai sensi del d.P.R. n. 115/2002.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario. La sentenza è eseguita dall’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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