Ottemperanza a sentenza di condanna e poteri del commissario ad acta (TAR Lombardia n. 2714 del 15.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza alla sentenza di condanna al pagamento di somme, decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, il giudice amministrativo accerta l’inottemperanza dell’amministrazione che non abbia eseguito il titolo, anche solo parzialmente. All’amministrazione inadempiente è assegnato un nuovo termine per provvedere; per il caso di ulteriore inutile decorso, è nominato sin d’ora il commissario ad acta, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo ufficio. L’inerzia processuale dell’amministrazione, che non contesti l’an e il quantum del credito, conferma il difetto di esecuzione. Il compenso del commissario, posto a carico dell’amministrazione inadempiente, è liquidato ai sensi del d.P.R. n. 115/2002.
Il Fatto
Con sentenza n. 1963/2023, depositata il 25.07.2023, il Tribunale di Milano, sezione lavoro, ha accertato il diritto del ricorrente al risarcimento del danno conseguente all’abusiva reiterazione dei contratti a tempo determinato stipulati con l’amministrazione per un periodo superiore a 36 mesi. Il Tribunale ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento di tre mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento, con interessi dal dovuto al saldo, oltre al rimborso delle spese di lite distratte in favore del procuratore antistatario.
Il ricorrente agisce in questa sede per l’ottemperanza alla sentenza indicata, al fine di conseguire il pagamento delle somme liquidate. Il giudizio non investe le spese di lite della sentenza del Tribunale di Milano, distratte in favore del difensore, perché rispetto ad esse l’azione di ottemperanza non è stata esperita.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che il titolo posto a fondamento dell’azione è passato in giudicato ed è stato ritualmente notificato. Rispetto ad esso è decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997.
La documentazione versata in atti e le dichiarazioni della parte ricorrente dimostrano che l’amministrazione non ha effettuato pagamenti, neppure parziali. Il Ministero, costituito in giudizio, non ha formulato deduzioni sul punto né ha fornito indicazioni sull’andamento della procedura. Il credito, pertanto, non risulta contestato nell’an e nel quantum.
Il ricorso è quindi fondato e va dichiarata l’inottemperanza del Ministero, che non ha effettuato i pagamenti cui si riferisce il titolo. Al Ministero resistente è assegnato il termine di 120 giorni dalla pubblicazione della sentenza per eseguire integralmente i pagamenti dovuti.
Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, il Collegio nomina sin d’ora commissario ad acta il Capo del Dipartimento affari giuridici e legislativi (D.A.G.L.) della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo Dipartimento. Il commissario, entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza a cura del ricorrente, darà corso al pagamento compiendo tutti gli atti necessari, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente, e trasmetterà poi alla Sezione una relazione sugli adempimenti realizzati.
Il compenso per il commissario è posto a carico dell’amministrazione inadempiente e sarà determinato e liquidato ai sensi del d.P.R. n. 115/2002. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.