Ottemperanza per la carta del docente: l’inadempimento dell’Amministrazione legittima la nomina del commissario ad acta (TAR Lombardia n. 3696 del 15.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice ordinario che condanna l’Amministrazione all’erogazione della carta elettronica del docente è titolo esecutivo idoneo a fondare il giudizio di ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo. L’accertamento dell’inadempimento, non contestato dall’Amministrazione, legittima l’ordine di ottemperanza nel termine di novanta giorni e la nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza, senza che l’incarico comporti la liquidazione di un compenso trattandosi di adempimento connesso ai doveri d’istituto. Le spese di lite, liquidate equitativamente in considerazione della serialità del contenzioso, sono distratte in favore dei difensori antistatari.
Il Fatto
La parte ricorrente, docente, agiva dinanzi al TAR Lombardia per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Milano – Sezione Lavoro n. 1203/2024, con la quale il Ministero dell’istruzione e del merito era stato condannato ad assegnargli, per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/21, la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, per un valore di € 500,00 per ciascun anno scolastico. L’Amministrazione non aveva dato esecuzione al giudicato, pertanto il ricorrente richiedeva l’ordine di ottemperanza e la nomina fin da subito di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il collegio ha preliminarmente verificato la sussistenza dei presupposti processuali, rilevando la produzione della copia asseverata della sentenza e l’attestazione del passaggio in giudicato, nonché la notifica del titolo esecutivo in data 13 marzo 2024, avvenuta nel rispetto del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996.
Nel merito, il tribunale ha osservato come il Ministero non avesse formulato alcuna deduzione circa l’esecuzione del giudicato, né fornito indicazioni sull’andamento della procedura. Tale silenzio processuale è stato valutato come incontestazione dell’inadempimento, rendendo incontestati sia l’an che il quantum del credito azionato.
Alla luce di tali elementi, la sentenza ha ordinato al Ministero di ottemperare al giudicato entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza, è stato nominato commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo ufficio, il quale avrebbe dovuto provvedere entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, precisando che l’incarico non comporta la liquidazione di alcun compenso.
Il tribunale ha infine regolato le spese di lite secondo il principio di soccombenza, liquidandole equitativamente in considerazione del carattere seriale del contenzioso in materia di carta del docente, come già riconosciuto da Cons. Stato n. 3897 del 2025, e disponendone la distrazione in favore dei difensori che avevano dichiarato di essere antistatari.
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Nota della Redazione
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