Ottemperanza alla sentenza sulla Carta del docente e poteri del commissario ad (TAR Lombardia n. 72 del 23.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, in sede di ottemperanza, accerta la sussistenza delle condizioni di cui all’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm. e all’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997, quando il titolo esecutivo sia passato in giudicato e sia decorso il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notifica. Accertato l’inadempimento dell’Amministrazione, il ricorso è accolto con condanna a dare completa esecuzione al giudicato entro un termine perentorio. Alla scadenza infruttuosa, all’esecuzione provvede un commissario ad acta: ove questi sia un dipendente pubblico già incardinato nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non si dà luogo alla liquidazione di alcun compenso.

Il Fatto

Il ricorrente ha adito il TAR per ottenere l’ottemperanza alla sentenza del giudice del lavoro che gli aveva riconosciuto il diritto al beneficio economico annuo di € 500 per la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al versamento complessivo di € 3.000,00 tramite il sistema della Carta.

Notificata in forma esecutiva e non appellata, la sentenza è passata in giudicato come da attestazione di cancelleria. Decorso il termine dilatorio di centoventi giorni, l’Amministrazione è rimasta inerte. Il ricorrente ha chiesto la condanna all’esecuzione e la nomina, sin d’ora, di un commissario ad acta, con rifusione delle spese.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha verificato la sussistenza delle condizioni dell’azione di ottemperanza. La sentenza del giudice del lavoro è passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria, ed è decorso il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo. Ricorrono dunque i presupposti dell’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm. e dell’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996.

La resistente non ha contestato di non avere dato ottemperanza alla sentenza. L’Ufficio Scolastico Regionale, nella relazione depositata, ha dato atto di avere provveduto al pagamento delle sole spese di lite liquidate dal giudice del lavoro, senza corrispondere l’importo della Carta del docente.

Il ricorso è stato pertanto accolto, con condanna del Ministero a dare completa esecuzione alla sentenza entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione della decisione. Il Collegio ha ritenuto congruo tale termine in luogo dei trenta giorni richiesti dal ricorrente.

In caso di persistente inadempimento, all’esecuzione provvede un commissario ad acta, nominato sin d’ora nel Capo di Gabinetto del Ministero, con facoltà di individuare e delegare l’esercizio dei poteri commissariali a dirigenti o funzionari della Direzione generale competente al pagamento degli emolumenti della Carta del Docente.

Il commissario provvede entro novanta giorni dalla comunicazione, anche ricorrendo, in caso di non capienza dei capitoli di bilancio, all’istituto del pagamento in conto sospeso di cui all’art. 14, comma 2, del d.l. n. 669 del 1996. Trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, il Collegio ha escluso la liquidazione di alcun compenso. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in € 1.000,00, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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