Assenze per malattia e dimissione dal corso: rileva solo l’infermità grave (TAR Lazio n. 14598 del 03.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 18, comma 1, lett. c), del D. Lgs. n. 443/1992 configura un potere integralmente vincolato dell’Amministrazione: al superamento del limite di assenze pari a un quarto delle giornate di studio, la dimissione dal corso costituisce conseguenza necessaria e inderogabile, senza alcuna valutazione discrezionale. La seconda parte della norma non individua tre fattispecie autonome di esonero dal requisito della frequenza, ma articola un unico genus di infermità rilevante, distinguendo le infermità gravi, anche non dipendenti da causa di servizio, dalle infermità dipendenti da causa di servizio. Solo in tali ipotesi il dipendente è ammesso di diritto al primo corso utile successivo al riconoscimento dell’idoneità psicofisica. La formazione a distanza costituisce una componente del modello organizzativo del corso, non già una facoltà individuale attivabile su richiesta del singolo per proprie esigenze.
Il Fatto
Un assistente capo coordinatore del Corpo di polizia penitenziaria, vincitore di un concorso interno per la nomina a vice sovrintendente, veniva ammesso al corso di formazione tecnico-professionale. Il giorno successivo all’inizio delle attività, a causa di un malore, gli veniva diagnosticata una patologia con prescrizione di riposo e terapia. Il dipendente comunicava l’impossibilità di frequentare in presenza e chiedeva di seguire le lezioni da remoto, rappresentando anche la necessità di assistere i genitori disabili gravi. L’Amministrazione, superato il limite di undici giorni di assenza, disponeva le dimissioni dal corso ai sensi dell’art. 18, comma 1, lett. c), del D. Lgs. n. 443/1992, provvedimento impugnato dall’interessato.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio respinge l’interpretazione del ricorrente, secondo cui la norma individuerebbe tre autonome fattispecie derogatorie. Il Collegio evidenzia che attribuire rilievo a qualsiasi infermità insorta durante il corso renderebbe superflua la specificazione successiva sulle “gravi infermità”, la quale assolve invece una funzione delimitativa e qualificatoria. L’inciso “anche non dipendenti da causa di servizio” chiarisce che la rilevanza non è subordinata al nesso causale con il servizio, purché la patologia presenti i requisiti di gravità richiesti, mentre per l’infermità dipendente da causa di servizio è sufficiente il collegamento eziologico.
La Corte sottolinea che il riferimento alle infermità che richiedono terapie salvavita e impediscono lo svolgimento delle attività giornaliere rivela la volontà del legislatore di considerare solo situazioni di particolare gravità. Nel caso di specie, la patologia lamentata non presentava tali caratteristiche, né era stata prospettata come dipendente da causa di servizio. Una volta superato il limite massimo di assenze, l’Amministrazione era pertanto tenuta ad adottare il provvedimento di dimissioni, configurandosi un potere integralmente vincolato: la formulazione “è dimesso” non lascia spazio a valutazioni comparative degli interessi coinvolti.
Quanto alla richiesta di frequenza da remoto, il TAR rileva che lo stato di malattia è legittima causa di astensione dal servizio ed è incompatibile con qualsiasi attività formativa, in presenza o a distanza. La previsione normativa sulla formazione telematica, lungi dall’introdurre una modalità individualizzata, si limita a consentire che una parte del percorso venga organizzata con moduli destinati indistintamente a tutti i frequentanti. La struttura del corso, con cinque settimane in sede e quattro a distanza o sul posto di lavoro, è già ritenuta idonea a contemperare le esigenze personali e familiari, rendendo ragionevole l’avviso dell’Amministrazione di non accogliere istanze di assegnazione a sedi specifiche.
Il Collegio esclude altresì la prospettata violazione degli artt. 3, 4, 32 e 97 Cost., ravvisando nella disciplina un ragionevole bilanciamento tra l’interesse del dipendente a fruire di un margine di assenze congruo e l’interesse pubblico a garantire una partecipazione effettiva al percorso, presupposto indefettibile per l’accesso alla qualifica superiore. Il ricorso è respinto con condanna alle spese.
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Nota della Redazione
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