Sei scatti stipendiali anche per la Guardia di Finanza cessata a domanda (TAR Trentino-Alto Adige n. 162 del 17.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 6-bis del D.L. n. 387/1987, convertito nella legge n. 472/1987, attribuisce i sei scatti stipendiali, ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell’indennità di buonuscita, al personale delle forze di polizia con qualifiche equiparate, senza distinzione tra appartenenti all’ordinamento civile e militare. Il beneficio spetta anche nel caso di cessazione dal servizio a domanda, ove sussistano i requisiti dei 55 anni di età e dei 35 anni di servizio utile previsti dal comma 2. L’art. 1, comma 15-bis, del D.L. n. 379/1987, come sostituito dall’art. 11 della legge n. 231/1990 e abrogato dall’art. 2268 del codice dell’ordinamento militare, non è tornato in vigore nella formulazione originaria, poiché l’abrogazione di una norma novellatrice non produce reviviscenza. L’art. 1911, comma 3, cod. ord. mil. conferma la perdurante applicazione dell’art. 6-bis alle forze di polizia a ordinamento militare ai soli fini del trattamento di fine rapporto.
Il Fatto
Il ricorrente, già dipendente della Guardia di Finanza, è cessato dal servizio per dimissioni dopo aver maturato 55 anni di età e 35 anni di servizio utile. Con diffida ha chiesto all’INPS la rideterminazione dell’indennità di buonuscita mediante l’inclusione nella base di calcolo dei sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis del D.L. n. 387/1987 e dall’art. 1911 cod. ord. mil.
L’Istituto è rimasto silente. Il ricorrente ha quindi agito per l’accertamento del diritto, con rivalutazione e interessi. L’INPS, costituitasi, ha contestato la spettanza del beneficio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio qualifica la controversia come questione di corretta individuazione della base di calcolo del trattamento di fine servizio e, in particolare, di applicabilità dei sei scatti anche agli appartenenti alla Guardia di Finanza congedatisi a domanda.
L’INPS aveva sostenuto quattro argomenti: l’esclusione dei cessati a domanda in base all’art. 4 del D.lgs. n. 165/1997, salvo pagamento della restante contribuzione; l’osservanza delle indicazioni ministeriali; la riferibilità dell’art. 6-bis alla sola Polizia di Stato, con disciplina dei corpi militari nell’art. 1, comma 15-bis, del D.L. n. 379/1987; infine il proprio ruolo di mero ordinatore secondario di spesa in mancanza di certificazione della PA.
Il Tribunale ritiene infondato il costrutto e richiama i principi espressi dalla giurisprudenza amministrativa in materia di Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza, tra cui C.G.A.R.S. nn. 770/2022, 929/2022, 936/2022 e 1328/2022 e Cons. Stato, sez. II, nn. 3909/2023, 2760/2023 e 2761/2023.
Sul piano sistematico, il Collegio ricostruisce la successione delle fonti. L’art. 1, comma 15-bis, del D.L. n. 379/1987, come sostituito dall’art. 11 della legge n. 231/1990, limitava il beneficio ai casi di cessazione per età, inabilità o decesso, escludendo le dimissioni volontarie. L’abrogazione dell’art. 11 della legge n. 231/1990 da parte del codice dell’ordinamento militare non ha però fatto rivivere la formulazione originaria: la reviviscenza è istituto eccezionale, ammesso solo in presenza di volontà legislativa certa. La tecnica codicistica osta di per sé al recupero di norme esterne al codice. Il comma 15-bis deve quindi ritenersi abrogato.
Caduta la norma limitativa, opera l’art. 6-bis del D.L. n. 387/1987, la cui nozione di forze di polizia comprende, per il richiamo all’art. 16 della legge n. 121/1981 e al d.P.R. n. 150/1987, anche gli appartenenti all’ordinamento militare con qualifiche equiparate. L’art. 4 del D.lgs. n. 165/1997 riguarda la sola base pensionabile e non incide sul calcolo della buonuscita. L’art. 1911, comma 3, cod. ord. mil. suggella la perdurante vigenza dell’art. 6-bis per il trattamento di fine rapporto.
Il ricorso è pertanto accolto, con accertamento del diritto alla rideterminazione dell’indennità. Sulla somma spettano gli interessi legali senza cumulo con la rivalutazione, ai sensi dell’art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991 e dell’art. 22, comma 36, della legge n. 724/1994, secondo Cass. civ., sez. lav., n. 13624/2020. Spese compensate per la complessità della questione.
Nota della Redazione
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