Partecipazione alla conferenza di servizi AIA e proroga ope legis della durata (TAR Calabria n. 1449 del 10.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
Alla conferenza di servizi indetta per il rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale partecipano necessariamente solo le amministrazioni preposte alla tutela ambientale e quelle competenti al rilascio dei titoli abilitativi da conglobare; gli altri soggetti, anche istituzionali, possono essere invitati quali meri uditori e non possono incidere sulle determinazioni, salvo che siano titolari di un interesse diretto. Il raddoppio ope legis della durata dell’AIA disposto dal d.lgs. n. 46/2014 opera automaticamente sui titoli rilasciati sotto la disciplina previgente, senza necessità di istanza, di verifica amministrativa o di mantenimento della certificazione ambientale per l’intero periodo. La sospensione dell’efficacia del titolo non ne elimina l’esistenza giuridica e non impedisce l’applicazione della proroga, dovendosi distinguere tra impianti realizzati e già in esercizio e progetti mai attuati. Il riesame con valenza di rinnovo verifica la situazione rispetto all’AIA originaria e alle sopravvenienze successive, non rimette in discussione i titoli consolidati e non impone la rinnovazione di valutazioni già compendiate nel provvedimento autorizzatorio.

Il Fatto

Un comune lucano, collocato a poche centinaia di metri dal confine con la regione ove insiste un impianto di smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi, impugna il provvedimento con cui il commissario ad acta, nominato dal TAR a seguito della declaratoria di illegittimità del silenzio della Regione, ha concluso favorevolmente il riesame con valenza di rinnovo dell’AIA rilasciata nel 2009. L’impianto era stato sequestrato e l’autorizzazione sospesa nel 2013; la società titolare aveva poi ottenuto la valutazione di incidenza dalla regione confinante.

Il ricorrente lamenta, tra l’altro, la mancata convocazione in conferenza come ente interessato, l’insussistenza dei presupposti della proroga legale, la nullità del riesame per difetto di monitoraggi, l’invalidità della VIA e della VINCA e la mancata partecipazione di amministrazioni statali. Si costituiscono il Ministero dell’Ambiente, la Regione, l’ASP e la controinteressata. All’udienza il comune rinuncia alla cautelare e un altro comune spiega intervento ad adiuvandum.

La Motivazione della Corte

Il Collegio estromette anzitutto il Ministero, richiamando Consiglio di Stato, Ad. Plen., n. 8 del 2025: gli effetti degli atti del commissario si imputano all’amministrazione inerte e non all’organo di appartenenza, perché egli è ausiliario del giudice. Rigetta poi le istanze di sospensione e di riunione, escludendo la pregiudizialità del giudizio innanzi al Commissario per gli usi civici e richiamando Consiglio di Stato, Sez. III, n. 1622 del 2024 sulla discrezionalità della riunione.

Sul primo motivo osserva che l’art. 29-quater, comma 5, d.lgs. n. 152/2006 richiama gli artt. 14 e seguenti della legge n. 241/1990 e che, per giurisprudenza consolidata (Consiglio di Stato, Sez. II, n. 4734 del 2019), la partecipazione è riservata ai soggetti con interesse diretto. Il comune non rilascia titoli e l’impianto non insiste sul suo territorio; la sua posizione è di interesse indiretto, sicché l’ammissione come uditore non è censurabile e non ha impedito l’apporto conoscitivo.

Sul secondo motivo il Collegio ricostruisce la durata del titolo: l’art. 21-octies previgente prevedeva il rinnovo quinquennale, elevato a sei anni in presenza di certificazione UNI EN ISO 14001 al momento del rilascio, senza che ne sia richiesto il mantenimento. Il d.lgs. n. 46/2014 ha convertito il rinnovo in riesame e raddoppiato ex lege le scadenze dei titoli in vigore alla data dell’11.4.2014, come chiarito dalla circolare ministeriale e da TAR Lazio, Latina, n. 730 del 2019. Il raddoppio è automatico e non richiede istruttoria; la sospensione incide sulla sola efficacia e non sull’esistenza del titolo, mentre il richiamo a Consiglio di Stato, Sez. I, parere n. 1563/2019 concerne progetti mai realizzati, non impianti già in funzione. L’istanza via PEC del 24.8.2020 rispetta il termine semestrale a ritroso.

Gli altri motivi sono rigettati perché ripropongono in sede giurisdizionale osservazioni già confutate dal commissario senza coglierne l’irragionevolezza. La VIA del 2005 e l’AIA del 2009 costituiscono titoli consolidati; la VINCA, pur necessaria, è stata rilasciata prima del rinnovo. Le garanzie finanziarie ex art. 208, comma 11, sono dovute solo all’avvio effettivo dell’esercizio. La mancata partecipazione della Soprintendenza e dei Vigili del Fuoco è doglianza inammissibile per difetto di interesse del comune. Infine, l’opposizione innanzi al Commissario per gli usi civici interrompe il procedimento di verifica demaniale e paralizza gli effetti delle delibere giuntali. Il ricorso è rigettato, con spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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