Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sulla Carta del Docente (TAR Sicilia n. 1757 del 11.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
È ammissibile il giudizio di ottemperanza per le sentenze del giudice ordinario passate in cosa giudicata, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. Accertato il passaggio in giudicato del titolo e il rispetto del termine dilatorio di 120 giorni ex art. 14 del D.L. 669/1996, il TAR ordina all’amministrazione di dare esecuzione al giudicato nel termine di sessanta giorni. Per il perdurante inadempimento nomina sin d’ora il commissario ad acta, senza ulteriore compenso in virtù della onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. è liquidata nella misura degli interessi legali, con dies a quo dalla notificazione della sentenza di ottemperanza.
Il Fatto
La ricorrente ha agito ai sensi degli artt. 112 e ss. cod. proc. amm., con ricorso notificato il 17 ottobre 2025 e depositato il 5 novembre 2025, per ottenere l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Marsala n. 34/2024. Con quel provvedimento le era stato riconosciuto il pagamento di € 2.500,00 a titolo di bonus “Carta del Docente”, di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015, per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2023/2024.
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito con atto di mera forma, senza svolgere difese. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza camerale del 27 marzo 2026.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla verifica dei presupposti processuali dell’azione di ottemperanza. Richiama l’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., che rende ammissibile il giudizio per le sentenze del giudice ordinario passate in cosa giudicata. Nel caso concreto il passaggio in giudicato è stato attestato dalla cancelleria competente in data 16 ottobre 2025.
Il Tribunale esamina poi gli ulteriori adempimenti cui il legislatore subordina la proponibilità dell’azione. Rileva che è stato rispettato il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del D.L. 669/1996, poiché la sentenza è stata notificata all’amministrazione l’11 marzo 2025.
Accertato l’inadempimento del Ministero, il ricorso è accolto nel merito. Il TAR ordina all’amministrazione di dare esecuzione al giudicato mediante il pagamento delle somme indicate, entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza.
Per l’ipotesi di perdurante inadempimento, il Collegio nomina sin d’ora commissario ad acta il Direttore Generale per gli ordinamenti scolastici, con facoltà di delega, che provvederà su istanza della parte interessata in un ulteriore termine di sessanta giorni. Nessun ulteriore compenso è riconosciuto, in virtù del principio della onnicomprensività della retribuzione dirigenziale: la disposizione dell’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001, dettata per i decreti di equa riparazione, è applicata per analogia alle altre condanne al pagamento di somme.
È accolta anche la domanda di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., determinata nella misura degli interessi legali su quanto dovuto, con dies a quo dalla notificazione della sentenza e dies ad quem dal giorno dell’adempimento spontaneo, oppure dal giorno in cui acquista efficacia la nomina del commissario. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in € 500,00, oltre accessori.
Nota della Redazione
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