Accesso difensivo al ticket sanitario e obbligo di ostensione documentale (TAR Sicilia n. 2210 del 23.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 22 e ss. l. n. 241/1990, il privato che intenda agire in giudizio a tutela dei propri interessi ha diritto di accesso ai documenti amministrativi detenuti dalla Pubblica Amministrazione, compresi quelli formati da soggetti di diritto privato nello svolgimento della loro attività di pubblico interesse. I requisiti dell’accesso documentale sono un interesse giuridicamente rilevante, un rapporto di strumentalità tra l’interesse e i documenti richiesti e, in caso di accesso difensivo, la necessità dell’ostensione per curare o difendere i propri interessi giuridici. Integra tali requisiti l’istanza volta a ottenere la documentazione posta a fondamento della richiesta di pagamento del ticket sanitario, dovendosi riconoscere un interesse diretto, concreto ed attuale alla conoscenza degli atti per contestare le determinazioni dell’Azienda sanitaria in sede giurisdizionale.
Il Fatto
Con nota del 24 ottobre 2025, l’Azienda Sanitaria Provinciale di Messina intimava al ricorrente il pagamento di € 715,09 per asserito “mancato pagamento del ticket”. Dubitando della correttezza della pretesa, il privato presentava il 24 novembre 2025 istanza di accesso per ottenere copia dell’autocertificazione richiamata nella richiesta, dei documenti attestanti la prestazione sanitaria e la data di erogazione, del prospetto contabile della quota di partecipazione alla spesa e di ogni altro atto utilizzato nel procedimento.
Non ricevendo alcun riscontro, il ricorrente ricorreva al TAR Sicilia per l’accertamento del proprio diritto di accesso. Solo con memoria del 22 maggio 2026 dava atto dell’ostensione parziale di alcuni documenti, riferiti a specifiche prestazioni sanitarie. L’Azienda sanitaria, pur ritualmente intimata, non si costituiva in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha innanzitutto dichiarato la cessazione della materia del contendere con riguardo agli atti dei quali l’Amministrazione aveva consentito l’ostensione nel corso del giudizio. La controversia è rimasta viva per i documenti non ancora esibiti.
Sul presupposto sostanziale dell’accesso, il Tribunale ha richiamato la disciplina dell’art. 22 e ss. l. n. 241/1990: tutti i soggetti privati che vantino un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata ai documenti richiesti, hanno diritto non solo di prenderne visione ma anche di estrarne copia, ove i documenti siano detenuti da una Pubblica Amministrazione, nozione comprensiva anche dei soggetti di diritto privato quanto alla loro attività di pubblico interesse.
La Corte ha poi richiamato l’indirizzo espresso dal Consiglio di Stato sez. VI, 27 marzo 2024, n. 2900, secondo cui ai fini dell’accesso documentale devono sussistere tre requisiti: l’interesse giuridicamente rilevante del richiedente, il rapporto di strumentalità tra tale interesse e la documentazione di cui si chiede l’ostensione e, in ipotesi di accesso difensivo, la necessità dell’accesso per curare o difendere i propri interessi giuridici.
Nel caso concreto, il ricorrente ha dimostrato di avere un interesse diretto, concreto ed attuale alla conoscenza dei documenti negati, volendo agire in giudizio contro le ritenute irregolarità commesse dall’Amministrazione nella determinazione del debito. Di qui la fondatezza del ricorso limitatamente agli atti non ancora esibiti, in particolare la copia dell’autocertificazione posta a fondamento della richiesta di pagamento.
Il ricorso è stato dunque accolto per la parte residua, con ordine all’A.S.P. di consentire l’accesso e l’estrazione di copia entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione, se anteriore, della sentenza, salva la corresponsione del costo di riproduzione. Le spese di lite, liquidate in € 500,00 oltre accessori, sono poste a carico dell’Azienda soccombente.
Nota della Redazione
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