Ottemperanza al titolo sul pagamento delle spettanze e commissario ad acta (TAR Sicilia n. 846 del 31.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il ricorso è ammissibile quando il titolo azionato è passato in giudicato e l’amministrazione ha lasciato decorrere inutilmente il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di dare integrale esecuzione al titolo e, in caso di ulteriore inerzia, nomina un commissario ad acta con funzione sostitutiva. Il commissario può essere individuato in un dirigente della stessa amministrazione resistente, poiché l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, senza diritto a compenso. L’incarico costituisce munus obbligatorio e non può essere rifiutato né condizionato da disposizioni interne. Gli atti del commissario vanno depositati esclusivamente tramite il processo amministrativo telematico. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano ai minimi tariffari per le procedure esecutive.
Il Fatto
Alcuni docenti hanno proposto ricorso davanti al TAR Sicilia per ottenere l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’emissione della carta docente e all’assegnazione delle relative somme, con riferimento a più anni scolastici, oltre interessi.
Il ricorso è proposto ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm. La parte ricorrente deduce il passaggio in giudicato del titolo e l’inutile decorso del termine dilatorio previsto per la messa in mora dell’amministrazione. L’amministrazione si è costituita in giudizio senza dare esecuzione spontanea.
La Motivazione della Corte
Il Collegio verifica la sussistenza dei presupposti dell’art. 114 c.p.a. Rileva, in particolare, che il titolo azionato è passato in giudicato, come attestato dalla documentazione in atti, e che è maturato inutilmente il termine di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notifica del titolo della cui prova è stata fornita.
Accertati i presupposti, il ricorso è accolto. Il Tribunale ordina all’amministrazione di provvedere, nel termine di sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione, al puntuale e integrale pagamento delle spettanze, in osservanza del dispositivo del titolo.
In caso di inutile decorso di tale termine, su sollecitazione della parte interessata, provvede in via sostitutiva il commissario ad acta, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario munito delle necessarie competenze. Il Collegio esclude il compenso, perché il nominato è dirigente della stessa amministrazione resistente e l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Sul punto richiama, per analogia, l’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001, come previsto dall’art. 1, comma 777, lett. l), della legge n. 208/2015, applicabile alle altre condanne al pagamento di somme.
Il Collegio precisa che il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione. Il commissario deve depositare gli atti esclusivamente tramite la procedura P.A.T., utilizzando il modulo dedicato. Ogni ritardo configura ipotesi di responsabilità amministrativa. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate ai minimi tariffari del d.m. n. 55/2014 per le procedure esecutive mobiliari.
Nota della Redazione
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