Revoca del nulla osta per false dichiarazioni sull’alloggio: resiste l’ordinanza di rigetto cautelare (TAR Lazio n. 237 del 16.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
La revoca del nulla osta al lavoro, già rilasciato al cittadino straniero, è legittima quando i documenti presentati siano stati ottenuti mediante frode o risultino falsificati o contraffatti. Rientra in tale ipotesi la falsa dichiarazione in ordine alla disponibilità dell’alloggio, requisito essenziale per l’ingresso. In sede di cautela, il provvedimento di revoca resiste alle censure qualora l’istruttoria amministrativa abbia evidenziato la non veridicità delle dichiarazioni rese, senza che emergano profili di fumus boni juris a favore del ricorrente.

Il Fatto

La società datrice di lavoro aveva richiesto il nulla osta all’ingresso per un lavoratore straniero, dichiarando di aver messo a disposizione dello stesso un alloggio presso una struttura alberghiera. Lo Sportello Unico per l’Immigrazione – Prefettura di Frosinone aveva rilasciato il nulla osta, ma successivamente lo aveva revocato. L’atto di revoca si fondava sugli accertamenti istruttori svolti, dai quali era emerso che le dichiarazioni relative all’alloggio non avevano trovato riscontro: l’albergatore aveva comunicato al SUI di non aver mai sottoscritto un contratto di albergo con il datore di lavoro e di non aver mai ospitato il lavoratore ricorrente. Il lavoratore e la società avevano quindi impugnato il provvedimento dinanzi al TAR Lazio, sezione staccata di Latina, chiedendone la sospensione cautelare.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha valutato l’istanza cautelare ai sensi dell’art. 55 cod. proc. amm., incentrando l’esame sulla sussistenza dei requisiti del fumus boni juris e del periculum in mora. In particolare, il provvedimento di revoca è stato ritenuto coerente con il disposto dell’art. 22, comma 5-ter, d.lgs. n. 286/1998, il quale prevede che il nulla osta al lavoro debba essere rifiutato o, se già rilasciato, revocato qualora i documenti presentati siano stati ottenuti mediante frode o siano stati falsificati o contraffatti.

Il Tribunale ha rilevato che le risultanze istruttorie, consistenti nella dichiarazione dell’albergatore di non aver mai stipulato un contratto con il datore di lavoro e di non aver mai ospitato il lavoratore, dimostravano la non veridicità delle dichiarazioni rese in sede di richiesta del nulla osta. Tale circostanza integrava, ad un primo esame proprio della fase cautelare, la fattispecie della documentazione ottenuta mediante frode, legittimando la revoca del provvedimento favorevole.

Alla luce di tali considerazioni, l’istanza di sospensione è stata respinta, in quanto il provvedimento impugnato appariva esente dalle censure dedotte e non emergevano elementi che potessero indurre a ritenerne l’illegittimità. Il Collegio ha, tuttavia, disposto la compensazione delle spese di fase tra le parti. Ha, infine, ordinato alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle persone coinvolte, ai sensi dell’art. 52 d.lgs. n. 196/2003 e dell’art. 9, par. 1, Reg. UE 2016/679.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *