Ottemperanza per mancato pagamento della carta docente: nomina del commissario ad acta e termine di novanta giorni (TAR Lombardia n. 3408 del 27.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 e accertato il passaggio in giudicato della sentenza di condanna, ritualmente notificata all’amministrazione debitrice, il giudice dell’ottemperanza deve accogliere il ricorso dichiarando l’inottemperanza. L’amministrazione che non alleghi né documenti alcun pagamento, neppure parziale, né fornisca indicazioni sull’andamento della procedura, espone il proprio inadempimento all’accertamento giurisdizionale. Il tribunale assegna un termine perentorio di 90 giorni per l’integrale adempimento e nomina sin d’ora il commissario ad acta, individuato nel Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato, con facoltà di delega, per il caso di ulteriore inottemperanza. Il compenso del commissario, dipendente pubblico, è compreso nello stipendio già percepito dall’amministrazione di appartenenza. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono distratte in favore del difensore antistatario.

Il Fatto

Una docente aveva ottenuto dal Tribunale di Milano, sezione Lavoro, una sentenza di condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al riconoscimento del diritto alla “carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente” per determinate annualità e al pagamento delle somme conseguenti. Il titolo, munito di formula esecutiva, era stato notificato all’amministrazione ed era passato in giudicato.

A fronte della mancata esecuzione spontanea della sentenza, la ricorrente proponeva ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia. Il Ministero si costituiva in giudizio con atto di mera forma, limitandosi a resistere e a chiedere il rigetto del ricorso senza formulare alcuna deduzione.

La Motivazione della Corte

Il collegio ha preliminarmente verificato la sussistenza dei presupposti dell’azione di ottemperanza, accertando che il titolo azionato era passato in giudicato e che era decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. La documentazione versata in atti e le dichiarazioni della parte ricorrente hanno dimostrato che l’amministrazione non aveva effettuato alcun pagamento, neppure parziale.

La condotta processuale del Ministero, costituitosi senza fornire deduzioni o indicazioni sull’andamento della procedura, ha determinato la mancata contestazione del credito nell’an e nel quantum. Il tribunale ha pertanto dichiarato l’inottemperanza dell’amministrazione, accogliendo il ricorso.

Quanto alle modalità di esecuzione, il collegio ha assegnato al Ministero il termine di 90 giorni dalla pubblicazione della sentenza per effettuare integralmente i pagamenti dovuti. Per l’ipotesi di ulteriore inutile decorso, ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano/Monza/Brianza, con facoltà di delega, il quale avrebbe dovuto dare corso al pagamento entro sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, compiendo tutti gli atti necessari a spese dell’amministrazione inadempiente.

Il collegio ha altresì precisato che, trattandosi di funzioni commissariali affidate a un dipendente pubblico, il relativo compenso doveva ritenersi compreso nello stipendio già corrisposto dall’amministrazione di appartenenza. Le spese di lite, liquidate in misura contenuta in considerazione del carattere seriale della controversia e della non elevata complessità, sono state poste a carico del Ministero soccombente e distratte in favore del difensore della ricorrente, dichiaratosi antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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