Astreinte contro la P.A. inadempiente esclusa per la crisi della finanza pubblica (TAR Campania n. 90 del 14.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza il giudice amministrativo può negare la penalità di mora nei confronti della pubblica amministrazione inadempiente. L’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. aggiunge al limite negativo della manifesta iniquità, previsto dal codice di rito civile, quello autonomo della sussistenza di altre ragioni ostative. La specialità, favorevole al debitore pubblico, del vincolo normativo e di bilancio consente di valutare la crisi della finanza pubblica e l’ammontare del debito pubblico come esimenti. Il giudice dell’ottemperanza dispone di ampio potere discrezionale nello scrutinio delle esimenti e nella determinazione dell’importo della sanzione.
Il Fatto
La società ricorrente ha agito per l’ottemperanza del Comune intimato al decreto ingiuntivo con cui il Giudice di Pace aveva ordinato all’Ente di pagare una somma di denaro, oltre interessi legali e spese. Il titolo era stato notificato, dichiarato esecutivo e rinotificato; era decorso il termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997.
L’Amministrazione non si è costituita in giudizio. La ricorrente ha chiesto l’esecuzione del titolo, la nomina di un Commissario ad acta in caso di persistente inerzia e la condanna dell’Ente al pagamento della penalità di mora.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto verificato il rispetto delle formalità procedurali. Dalla documentazione emerge che il decreto è stato notificato, dichiarato esecutivo e rinotificato, e che è decorso il termine dilatorio previsto dalla normativa richiamata. Le statuizioni del titolo non hanno ricevuto esecuzione, poiché l’Amministrazione non ha provato l’avvenuto pagamento.
Il ricorso è stato pertanto accolto. Il Tribunale ha ordinato all’Amministrazione di provvedere all’esecuzione entro novanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione del provvedimento. Per il caso di ulteriore inadempienza ha nominato sin d’ora Commissario ad acta il Prefetto di Salerno, con facoltà di delega, incaricato di compiere tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio, a carico e spese dell’Amministrazione inadempiente.
Il Collegio ha precisato che il Commissario deve procedere all’allocazione della somma in bilancio, all’impegno, alla liquidazione, all’ordinazione e al pagamento, nonché al reperimento materiale della somma. L’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato. Trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Ente debitore, non è stata disposta la liquidazione di alcun compenso.
Quanto alla richiesta di astreinte, il Tribunale ha richiamato la decisione dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 15/2014. Secondo tale indirizzo, l’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. affianca al limite della manifesta iniquità quello autonomo della sussistenza di altre ragioni ostative, in considerazione della specialità, favorevole, del debitore pubblico. Spetta al giudice dell’ottemperanza verificare se le circostanze addotte dal debitore pubblico assumano rilievo per negare la sanzione o mitigarne l’importo.
Alla luce di tale indirizzo, il Collegio ha ritenuto che la crisi della finanza pubblica e l’ammontare del debito pubblico giustifichino, in concreto, la mancata condanna dell’Amministrazione al pagamento della penalità di mora. Le spese di lite sono state poste a carico dell’Ente soccombente e liquidate come in dispositivo.
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Nota della Redazione
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