Ottemperanza al giudicato sulla Carta docente con termine e commissario ad acta (TAR Calabria n. 1295 del 30.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, in sede di ottemperanza al giudicato formatosi su sentenza del giudice del lavoro che riconosce il diritto alla Carta elettronica del docente, ordina all’amministrazione di eseguire integralmente la pronuncia entro un termine perentorio e nomina sin d’ora il commissario ad acta per il caso di protratta inottemperanza. La domanda di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. va rigettata quando risulti manifestamente iniqua, perché il contributo economico per l’aggiornamento e la formazione del personale docente non costituisce un corrispettivo, ma assolve una funzione pubblica di sostegno alla professionalità. La disciplina dell’art. 5-sexies, ottavo comma, legge n. 89/2001, dettata per l’ottemperanza ai decreti decisori, si applica per analogia alle altre condanne al pagamento di somme di denaro, con conseguente esclusione di compensi e spese commissariali a carico dell’amministrazione.

Il Fatto

Il ricorrente agisce in ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del giudice del lavoro che aveva accertato il suo diritto a usufruire del beneficio economico annuo di € 500,00 tramite la Carta elettronica del docente per l’aggiornamento e la formazione. Il giudice del lavoro aveva condannato il Ministero ad assegnare la Carta e ad accreditare l’importo per ciascun anno scolastico dal 2018/2019 al 2022/2023, oltre alla rifusione delle spese di lite.

La sentenza è stata notificata all’amministrazione il 15 gennaio 2025 ed è passata in giudicato. Poiché il termine di moratoria di centoventi giorni è decorso senza che l’amministrazione abbia dato esecuzione, il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che la sentenza è passata in giudicato e che il termine di moratoria di centoventi giorni dalla notifica è ormai decorso. Il perdurante inadempimento della pubblica amministrazione integra il presupposto dell’azione di ottemperanza, che merita accoglimento ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm.

Il Ministero deve pertanto eseguire integralmente la sentenza, secondo le prescrizioni in essa contenute, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica della presente decisione a cura di parte ricorrente. Per il caso di inutile decorso del termine, il Tribunale nomina sin d’ora quale commissario ad acta un dirigente individuato dal Capo del Dipartimento competente, affinché provveda in via sostitutiva compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio.

Quanto ai compensi e alle spese per l’eventuale attività commissariale, il Collegio li pone a carico dell’amministrazione inadempiente, poiché compresi per legge nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. A sostegno richiama l’art. 5-sexies, ottavo comma, legge n. 89/2001, introdotto dall’art. 1, comma 777, legge n. 208/2015, disposizione dettata per i giudizi di ottemperanza ai decreti decisori ma applicabile per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro, come affermato da TAR Calabria, sez. I, n. 757 del 2025 e da TAR Sicilia, Catania, sez. I, n. 1499 del 2025.

Il Tribunale rigetta invece la domanda di fissazione della somma dovuta per ogni violazione o ritardo nell’esecuzione del giudicato, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. La penalità di mora è ritenuta manifestamente iniqua in ragione della particolare funzione assegnata alla Carta elettronica docenti, che non costituisce un corrispettivo ma un contributo per l’aggiornamento e la formazione del personale docente.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. Il Tribunale ordina infine che la sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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