Credito autonomo del legale antistatario e ottemperanza per spese di lite (TAR Lombardia n. 3066 del 10.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La liquidazione delle spese in favore del legale antistatario fa nascere un credito autonomo e distinto in capo al legale, diverso e ulteriore rispetto a quello della parte, che legittima il professionista ad agire in proprio per l’ottemperanza al giudicato. Decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, e accertata l’inerzia dell’amministrazione, il giudice dell’ottemperanza ordina l’esecuzione del titolo e nomina il commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza. La sanzione pecuniaria di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. deve essere negata quando risulti manifestamente iniqua, anche in ragione dell’esiguità del debito e delle specifiche difficoltà di adempimento collegate ai vincoli di bilancio della finanza pubblica.
Il Fatto
Un avvocato, procuratore antistatario della parte vittoriosa, chiedeva l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi € 750,00 oltre accessori, con distrazione in suo favore. La sentenza, non appellata, era stata notificata all’amministrazione, che tuttavia non aveva provveduto al pagamento del capo relativo alle spese.
Avverso tale inerzia, il legale proponeva ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia. Si costituivano il Ministero intimato e l’Ufficio Scolastico Regionale, con memoria di mera forma, senza formulare deduzioni sull’an e sul quantum del credito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente chiarito che la liquidazione delle spese in favore del legale antistatario genera un credito autonomo e distinto in capo al professionista, che lo legittima ad agire in proprio per ottenerne l’esecuzione, richiamando sul punto Cassazione, Sez. III, n. 4792 del 2006.
Nel merito, il Tribunale ha verificato che, rispetto al titolo, era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 e che l’amministrazione non aveva effettuato pagamenti, neppure parziali. La mancata contestazione da parte dell’amministrazione resistente, costituita senza svolgere alcuna difesa sostanziale, ha comportato l’accoglimento del ricorso e la declaratoria di inottemperanza.
Il Tribunale ha assegnato al Ministero il termine di 90 giorni dalla pubblicazione della sentenza per dare esecuzione al giudicato, disponendo sin d’ora la nomina del commissario ad acta nell’ipotesi di ulteriore inerzia, individuato nel Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia, con facoltà di delega e senza compenso aggiuntivo trattandosi di funzioni connesse ai compiti istituzionali.
È stata invece respinta la domanda di condanna al pagamento della sanzione pecuniaria di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., ritenendo il Collegio che la misura risultasse manifestamente iniqua nel caso concreto. A sostegno di tale valutazione, il Tribunale ha richiamato Cons. Stato, Ad. Plen. n. 15 del 2014 e ha valorizzato le difficoltà di adempimento connesse ai vincoli normativi e di bilancio, nonché l’esiguità del debito, tale da rendere la penalità di mora eccessivamente afflittiva. Il riconoscimento degli interessi legali è stato considerato misura idonea a compensare il ritardo nell’adempimento.
Le spese del giudizio di ottemperanza sono state poste a carico del Ministero soccombente e liquidate in € 800,00, oltre oneri fiscali, previdenziali e spese generali, tenuto conto del carattere seriale e della non elevata complessità della controversia.
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