Ottemperanza alla Carta del docente e sorte dei difensori distrattari (TAR Puglia n. 1228 del 02.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il sopravvenuto soddisfacimento della pretesa, dichiarato a verbale di udienza, determina difetto di interesse e rende superfluo l’esame dell’ammissibilità del ricorso collettivo e cumulativo. Il ricorso cumulativo che riunisca posizioni sostanziali e processuali distinte, fondate su parti diverse del medesimo titolo esecutivo, presenta un presupposto di identità assai debole, ma la relativa indagine è assorbita dalla carenza di interesse. La pluralità delle domande impone alla Segreteria la verifica del regolare pagamento del contributo unificato, poiché la riduzione per pubblico impiego non si estende alla domanda di ottemperanza fondata sulla condanna alle spese legali. L’accertato inadempimento dell’Amministrazione, non contestato e non giustificato, giustifica l’ordine di esecuzione integrale del giudicato, con riserva della nomina del commissario ad acta in caso di ulteriore ritardo.

Il Fatto

I ricorrenti agivano per l’ottemperanza alla sentenza con cui il Giudice del lavoro aveva riconosciuto a una docente il diritto al beneficio economico della Carta del docente per otto annualità, pari a € 4.000,00, oltre interessi, e aveva condannato il Ministero al pagamento delle spese processuali da distrarre in favore dei procuratori. Il ricorso era intestato alla sola docente, ma i due difensori dichiaravano di costituirsi anche in proprio quali procuratori antistatari.

All’udienza camerale il difensore dichiarava che i difensori erano stati nel frattempo pagati, con sopravvenuto difetto di interesse in parte qua, mentre la docente non aveva ricevuto quanto dovuto. Il Ministero si costituiva solo formalmente.

La Motivazione della Corte

Il Collegio prende atto della dichiarazione resa a verbale e rileva che il soddisfacimento delle pretese dei difensori distrattari rende superflua ogni indagine sull’ammissibilità del ricorso collettivo e cumulativo. Il dubbio era fondato sul fatto che le posizioni dei due difensori, pur basandosi sullo stesso titolo esecutivo, trovavano causa in una parte della pronuncia del tutto distinta, per causa petendi e petitum, rispetto a quella che riguardava la docente: ne risultava estremamente debole il presupposto della identità delle posizioni sostanziali richiesto per l’ammissibilità del ricorso cumulativo.

Per la parte residua il ricorso è fondato. Dalla documentazione emerge che la sentenza è passata in giudicato, che è stata notificata con formula esecutiva e che è decorso infruttuosamente il termine di cui all’art. 14 D.L. n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997. L’Amministrazione non ha eccepito l’avvenuto adempimento né ha giustificato l’inerzia.

Il Tribunale ordina pertanto al Ministero di dare integrale esecuzione, per la parte di residuo interesse relativa alla docente, entro sessanta giorni dalla comunicazione o dalla notifica, se anteriore. La nomina del commissario ad acta viene riservata all’eventualità di ulteriore inadempimento, in considerazione del ritardo ricorrente in cause omologhe, determinato dalle carenze organiche dell’Amministrazione.

Il Collegio rileva inoltre la pluralità delle domande e manda alla Segreteria la verifica del regolare assolvimento del contributo unificato per la domanda dei difensori, che non gode della riduzione prevista per il pubblico impiego, trattandosi di ottemperanza relativa a prestazione libero professionale. Infine segnala elementi di criticità deontologica nell’intestazione del ricorso alla sola ricorrente, condotta idonea a rendere più difficoltosa l’individuazione dell’omesso pagamento, ma non procede a segnalazione all’Ordine, non potendosi escludere una svista episodica e non dolosa. Le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *