Clausole antieconomiche nella gara pubblica e legittimazione del non partecipante (TAR Puglia n. 1227 del 02.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nella gara pubblica l’assunto secondo cui la lex specialis sarebbe affetta da antieconomicità e da lacune tali da impedire la formulazione di un’offerta consapevole è smentito dalla regolare partecipazione di altri operatori economici, che ne destituisce di fondamento l’intero impianto. Le prescrizioni che richiamano i criteri ambientali minimi di cui al DM 23.06.2022 hanno efficacia eterointegrativa rispetto alla legge di gara, sicché l’eventuale mancato richiamo nel bando è irrilevante. L’operatore economico che non abbia partecipato alla procedura per libera determinazione, non essendo la partecipazione preclusa da clausole illegittime, difetta di legittimazione e di interesse a contestare l’aggiudicazione per vizi propri. L’allegazione dell’incongruenza del prezzo a base d’asta deve fondarsi su un riscontro probatorio riferito specificamente ai valori di mercato pertinenti al bene oggetto di fornitura.

Il Fatto

La società ricorrente, fornitrice uscente del servizio di noleggio di automezzi, impugna il bando, il disciplinare e il capitolato di una procedura aperta indetta da una società in house per l’affidamento, mediante accordo quadro, del noleggio “full service” di mezzi speciali destinati alla raccolta e al trasporto di rifiuti urbani. L’impugnazione è limitata ai lotti 2 e 3.

Con successivi motivi aggiunti la società contesta l’intervenuta aggiudicazione dei medesimi lotti, dapprima per illegittimità derivata e poi per vizi propri. La ricorrente assume di essere impossibilitata a presentare un’offerta competitiva per le asserite lacune della legge di gara e per l’antieconomicità delle sue prescrizioni, pur avendone interesse in qualità di operatore uscente.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta la questione senza soffermarsi sull’eccezione di inammissibilità sollevata dalle parti resistenti, ritenendo prioritario il merito per esigenze di effettività della tutela. Il punto di partenza è la regolare partecipazione di più operatori economici alla gara, già valorizzata in fase cautelare: essa sconfessa l’assunto ricorsuale e destituisce di fondamento l’intero impianto dell’impugnazione.

Quanto alle singole censure, la Corte esclude che il capitolato abbia omesso di indicare le specifiche tecniche ambientali. Il richiamo ai criteri ambientali minimi contenuti nel DM 23.06.2022 individua puntualmente le caratteristiche dei veicoli e i criteri premianti. In ogni caso, per pacifica giurisprudenza, le disposizioni che introducono i CAM hanno efficacia eterointegrativa rispetto alla disciplina di gara, rendendo irrilevante l’eventuale mancato richiamo nel bando. Analogamente infondata è la doglianza sui criteri di valutazione dell’offerta tecnica, essendo previsti nell’allegato al capitolato con l’attribuzione dei relativi punteggi.

L’assunto di incongruenza del prezzo a base d’asta resta indimostrato. La perizia di parte pone a confronto i prezzi di vendita, ma non quelli di noleggio, oggetto effettivo della fornitura, senza alcuna documentazione di supporto. La relazione della stazione appaltante dimostra invece che il canone è frutto di una media ponderata dei prezzi di mercato delle due tipologie di mezzi, con un valore non eccentrico rispetto al prezzo attualmente corrisposto alla fornitrice uscente.

Le clausole sulla manutenzione straordinaria e sul rimborso chilometrico non alterano la remuneratività dell’appalto entro i limiti previsti, non essendo dimostrata l’indeterminatezza degli elementi di computo. La rettifica degli atti è stata disposta con apposita determina dell’amministratore unico, con ripubblicazione dei documenti; il termine ridotto per la presentazione delle offerte non si rivela insufficiente. Respinti il ricorso principale e i primi motivi aggiunti, il Collegio dichiara inammissibile il ricorso per secondi motivi aggiunti per difetto di legittimazione e interesse, dando altresì atto della cessata materia del contendere sull’istanza di accesso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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