Canone concessorio stadio e nozione di incassi: diritti tv inclusi (TAR Lombardia n. 3434 del 29.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
La locuzione incassi, contenuta nella clausola convenzionale che prevede la riduzione del canone concessorio in caso di limitazione dell’uso dell’impianto per causa non imputabile al concessionario, comprende tutti i proventi che derivano dall’utilizzo del bene e dall’esercizio delle facoltà riconosciute dalla convenzione. Rientrano pertanto in tale nozione anche i proventi da diritti televisivi, poiché la trasmissione delle partite è possibile in forza dell’autorizzazione all’installazione e all’uso degli impianti di ripresa prevista dalla medesima convenzione. L’interpretazione letterale e sistematica delle clausole, condotta secondo i canoni degli artt. 1362 e seguenti cod. civ., non richiede né impone alcuna modifica unilaterale dell’atto. La determinazione del dirigente che ridetermina la base di calcolo costituisce atto di gestione, non di indirizzo, e rientra nella sua competenza. È infondata la censura che vorrebbe esclusi dal computo i ricavi non risultanti da voci distinte nella documentazione contabile.
Il Fatto
La società ricorrente è concessionaria, insieme ad altro concessionario, dell’uso e della gestione dello stadio comunale e dei servizi connessi, in forza di una convenzione risalente al 1° luglio 2000. La convenzione articola il canone in corrispettivo ordinario e corrispettivo a scomputo e, all’art. 5, prevede che l’eventuale limitazione dell’utilizzo dello stadio per causa non imputabile alle concessionarie, protratta oltre trenta giorni consecutivi, comporti una riduzione percentuale del canone proporzionale alla riduzione degli incassi rispetto all’ultimo anno di pieno utilizzo.
A fronte delle restrizioni pandemiche, la concessionaria ha chiesto la riduzione del canone. Il Comune ha dapprima rideterminato il corrispettivo con una determinazione dirigenziale dell’ottobre 2021 e poi, con la successiva determinazione del giugno 2022, ha applicato riduzioni percentuali per le due stagioni sportive, includendo nel calcolo anche i proventi da diritti televisivi. La società ha impugnato tali atti, contestando la nozione di incassi accolta dall’Amministrazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta in via preliminare l’interpretazione della clausola convenzionale, qualificando la convenzione come atto attuativo di una concessione di bene pubblico, con obblighi reciproci da leggere secondo gli artt. 1362 e seguenti cod. civ. Le due disposizioni dell’art. 5 non risultano equivoche né ambigue e si prestano a essere interpretate sul dato letterale.
La ricostruzione dell’oggetto della concessione è decisiva. Dagli artt. 1, 11 e seguenti emerge che lo stadio non ha destinazione d’uso solo sportiva, ma può ospitare attività diverse. Il Comune trasferisce inoltre i diritti relativi alla pubblicità e la facoltà di installare, o consentire a emittenti di installare, impianti di ripresa televisiva e radiofonica. Da qui la conclusione che tutte le somme ricavate dall’uso del bene, comprese quelle derivanti dalle attività connesse, sono di spettanza della concessionaria, mentre il canone è determinato tenendo conto di tutti i diritti e le facoltà conferiti.
Su questa base il Collegio ritiene che la locuzione incassi ricomprenda ogni tipologia di introito legata all’utilizzo dell’impianto. La scelta del Comune di includere i diritti televisivi è confortata dall’interpretazione sistematica e dalla ratio della clausola: la ripresa delle partite è possibile proprio perché l’art. 12 della convenzione autorizza l’uso degli impianti a tal fine, e la trasmissione costituisce esercizio di una facoltà del concessionario, fonte di ricavi da computare anche in sede di riduzione per eventi eccezionali.
Il Collegio valorizza inoltre la finalità di riequilibrio delle obbligazioni patrimoniali: nel periodo pandemico l’abbonamento alle pay tv ha rappresentato l’unico modo per seguire le partite, sostituendo la presenza allo stadio. Appare perciò irragionevole differenziare, nella nozione di incassi, i diritti televisivi dai biglietti d’ingresso, posto che lo svolgimento della competizione nello stadio è presupposto comune a entrambi. Non sussiste contrasto con il d.lgs. n. 9/2008, che distribuisce le risorse anche in base al bacino di utenza comprendente l’audience televisiva e gli spettatori paganti, né con la disciplina del d.l. n. 34/2020 sulla revisione dei rapporti concessori, ispirata alla stessa finalità di riequilibrio.
Cadono di conseguenza le censure sulla pretesa modifica unilaterale della convenzione e sul difetto di contraddittorio, nonché quella sull’incompetenza del dirigente: costui ha esercitato una facoltà prevista dalla convenzione, definendo la base economica cui applicare la riduzione mediante interpretazione logico-sistematica delle clausole, con atto riconducibile all’attività gestionale e non all’indirizzo politico. Quanto ai ricavi da gare amichevoli pre-stagione, il motivo è infondato perché tali voci non risultano distinte nei bilanci della società e il Comune non poteva ricavarne la quantificazione dalla documentazione ufficiale. Il ricorso è quindi respinto, con compensazione delle spese per la novità della questione.
Nota della Redazione
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