Condono edilizio generico non copre le pertinenze non descritte (TAR Sicilia n. 1647 del 03.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
La domanda di condono edilizio che indichi le opere da sanare con la sola, generica locuzione “relativi accessori e pertinenze” non assolve l’onere di descrizione imposto dall’art. 35, comma 3, legge n. 47/1985, applicabile in Sicilia per effetto dell’art. 1 l.r. n. 37/1985. Tale indicazione, per la sua estrema indeterminatezza, è tamquam non esset e non consente di ritenere che alcun’opera pertinenziale abbia formato oggetto dell’istanza. Ne consegue che l’ordine di demolizione è legittimo per i manufatti non specificamente descritti, non potendo il privato ampliare a proprio piacimento, e in epoca successiva, l’oggetto del procedimento di sanatoria. L’onere di provare l’inclusione delle opere nella domanda di condono grava sul ricorrente, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ..

Il Fatto

Il ricorrente, in proprio e quale legale rappresentante di una società alberghiera, ha impugnato l’ordinanza con cui il Comune ha ingiunto la demolizione di una serie di opere realizzate su un immobile costiero, descritte analiticamente nei punti da A) a L) del provvedimento. Tra queste figurano fabbricati a destinazione ricettiva e residenziale, campi da tennis con muri perimetrali in cemento armato, un ampliamento della cabina elettrica, una tettoia di copertura dell’albergo e un’area destinata a parcheggio pubblico occupata in parte da un manufatto.

Il ricorrente ha sostenuto che alcune opere fossero ricomprese in una domanda di condono ancora pendente, che altre costituissero mere difformità sanabili con s.c.i.a., che la tettoia fosse regolarizzabile e che le contestazioni sul parcheggio riguardassero un inadempimento convenzionale ormai prescritto. Ha inoltre denunciato la violazione dell’obbligo di comunicazione di avvio del procedimento.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha respinto il ricorso. Quanto ai fabbricati di cui alle lettere A, B, D ed E, la tesi della pendenza del condono non regge: dalla dichiarazione sostitutiva allegata all’istanza risulta descritto solo un fabbricato ad uso alberghiero, mentre la locuzione “relativi accessori e pertinenze”, per la sua estrema genericità, non è idonea a individuare alcuna opera edilizia. A nulla vale il richiamo alla nozione di pertinenza, poiché manca qualsiasi documentazione descrittiva delle opere.

Il Collegio richiama l’art. 35, comma 3, legge n. 47/1985, applicabile nel territorio regionale per effetto dell’art. 1 l.r. n. 37/1985, che impone di allegare alla domanda una descrizione delle opere e un’apposita dichiarazione corredata di documentazione fotografica. Nel caso concreto tali documenti non risultano allegati, come confermato dalla richiesta comunale di integrazione documentale del 14 aprile 1994 e dalle risultanze della verificazione disposta in corso di causa.

La Corte sottolinea che l’onere probatorio gravava sul ricorrente, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ., il quale si è limitato a dedurre sulla nozione di pertinenza senza produrre alcun documento idoneo. L’integrazione dell’istanza depositata solo in pendenza del giudizio, peraltro, rivela che le opere pertinenziali sono state nel frattempo ampliate per essere inglobate in quelle contestate. Da qui la conclusione che la totale indeterminatezza dell’indicazione rende la stessa tamquam non esset: diversamente opinando, il privato potrebbe ampliare a piacimento, e in epoca successiva, l’oggetto del condono, in contrasto con la perentorietà del termine fissato dalla legge.

Quanto ai muretti dei campi da tennis e all’ampliamento della cabina elettrica, il Tribunale esclude il regime della s.c.i.a.: le differenze riscontrate, per consistenza, rientrano nella nozione di variazioni essenziali di cui all’art. 12 l.r. n. 16/2016, non dimostrandosi il contrario. Sulla tettoia, la mera astratta possibilità di regolarizzazione non costituisce vizio dell’ordine demolitorio. Infine, quanto all’area a parcheggio, il Comune non ha preteso l’adempimento della convenzione, ma ha contestato l’errata ubicazione della cabina elettrica. La censura sull’avvio del procedimento è infondata, poiché il procedimento non avrebbe potuto avere esito diverso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *