Cessazione della materia e compensazione per fatto incontestato nell’ottemperanza (TAR Lombardia n. 1265 del 24.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, la dichiarazione dell’amministrazione circa l’avvenuto adempimento del giudicato, non contestata dalla parte ricorrente nonostante il formale invito istruttorio del Collegio, integra un fatto incontestato ai sensi dell’art. 64, comma 2, c.p.a.. Su tale base il giudice amministrativo dichiara la sopravvenuta cessazione della materia del contendere, essendo pacifico l’integrale adempimento. Il medesimo fatto incontestato, ove collochi l’adempimento in epoca anteriore alla notificazione della sentenza e all’introduzione del ricorso, giustifica la compensazione integrale delle spese di lite, in luogo della condanna secondo soccombenza. La mancata ottemperanza all’ordine istruttorio non consente al ricorrente di invocare la soccombenza virtuale dell’amministrazione.

Il Fatto

La ricorrente, docente, ha ottenuto dal Tribunale di Brescia, Sezione Lavoro, con sentenza n. 774 del 9 luglio 2024, l’accertamento del diritto all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, comma 121, l. 107/2015, per gli anni scolastici dal 2018/19 al 2022/23. La sentenza, non appellata, è passata in giudicato ed è stata notificata al Ministero dell’Istruzione e del Merito il 29 agosto 2024.

Ritenendo l’amministrazione inerte, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza ai sensi degli artt. 114 e ss. c.p.a., chiedendo la condanna all’esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inadempimento e la rifusione delle spese. Il Ministero si è costituito con atto di mero stile; successivamente ha dichiarato l’avvenuto accreditamento delle somme.

La Motivazione della Corte

La questione centrale attiene alla sorte del giudizio di ottemperanza quando l’amministrazione deduca l’avvenuto adempimento e la parte ricorrente non lo contesti. Il Collegio rileva che l’amministrazione ha dichiarato di aver provveduto al pagamento in data 23 agosto 2024, dunque prima della notifica della sentenza e prima dell’introduzione del ricorso. La parte ricorrente, pur avendo dato atto del pagamento, non ha precisato quando esso sia avvenuto e ha invocato la soccombenza virtuale dell’amministrazione.

Il Collegio, dubitando dell’anno indicato, ha disposto con ordinanza collegiale n. 982 del 10 luglio 2026 incombenti istruttori, invitando entrambe le parti a produrre documentati chiarimenti sulla data del pagamento. Le ragioni dell’invito sono esplicite: la data dichiarata incide sulla regolazione delle spese e sulla stessa ammissibilità del ricorso, perché un adempimento anteriore alla notifica della sentenza e al ricorso ne muterebbe il quadro. Nessuna delle parti ha però ottemperato all’incombente.

Su questa base il Tribunale ritiene che la dichiarazione dell’amministrazione debba qualificarsi come fatto incontestato, ai sensi dell’art. 64, comma 2, c.p.a.. La mancata contestazione, pur sollecitata da un formale ordine istruttorio, consolida la ricostruzione dell’amministrazione e impedisce alla ricorrente di fondare la propria richiesta di spese su una soccombenza virtuale che presuppone l’inadempimento al momento della domanda.

Ne consegue, da un lato, la declaratoria di cessazione della materia del contendere, essendo pacifico e integrale l’adempimento del giudicato; dall’altro, la compensazione integrale delle spese di lite. Il Tribunale ordina infine che la sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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