Decadenza dalla concessione demaniale e revirement motivazionale dell’amministrazione (Cons. Stato n. 225 del 12.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
La decadenza dalla concessione demaniale marittima ex art. 47, primo comma, lett. f), cod. nav. non è espressione di un potere integralmente vincolato: essa richiede una valutazione di proporzionalità e adeguatezza rispetto alla gravità dell’inadempimento. Quando l’amministrazione abbia già esaminato le medesime opere in sede di rinnovo della concessione, giudicandole non ostative, l’adozione successiva della decadenza per le stesse opere integra un revirement che impone motivazione rinforzata, in ossequio al principio di buona fede sancito dall’art. 1, comma 2-bis, l. n. 241/1990. Il mero decorso del tempo non genera alcun affidamento tutelabile sulla conservazione di una situazione abusiva. Il provvedimento a contenuto plurimo, che scinda revoca e ingiunzione di demolizione, è frazionabile ai fini dell’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse della sola parte eseguita.

Il Fatto

Un’associazione senza scopo di lucro, titolare di concessione demaniale marittima su un’area costiera, impugnava davanti al TAR Campania il provvedimento con cui il Comune aveva disposto la revoca della concessione e, contestualmente, ingiunto la demolizione di manufatti realizzati in difetto di titolo edilizio e di autorizzazione paesaggistica, su area vincolata.

Il TAR respingeva il ricorso, qualificando la misura come espressione di un potere vincolato e doveroso e ritenendo sufficiente la motivazione per relationem. L’associazione appellava, deducendo violazione dell’art. 47 cod. nav., difetto di motivazione e lesione dei principi di proporzionalità e adeguatezza, valorizzando il lungo periodo di inerzia dell’amministrazione e l’affidamento ingenerato dalle pratiche edilizie presentate dal 2012 al 2023.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il Collegio dichiara l’improcedibilità dell’appello nella parte relativa all’ordine di demolizione. Il provvedimento impugnato è qualificato come atto a contenuto plurimo, scindibile in revoca e ingiunzione ripristinatoria. Poiché l’istruttoria ha confermato l’avvenuta esecuzione spontanea dell’ordine con ripristino dei luoghi, è sopravvenuta la carenza di interesse a coltivare l’impugnazione di quel solo segmento.

Nel merito, il Consiglio di Stato conferma l’infondatezza delle censure sulla consistenza degli abusi e sull’asserita anteriorità delle opere: la loro entità esclude la realizzabilità con semplice S.C.I.A. e la tesi del preteso originario realizzatore non trova appiglio documentale. Il lungo periodo di inerzia non genera affidamento tutelabile, secondo l’indirizzo dell’Adunanza Plenaria n. 9 del 2017, richiamato nel testo.

Il ribaltamento si concentra sulla motivazione della decadenza. Dalla documentazione acquisita in istruttoria risulta che, in occasione del rinnovo della concessione, l’associazione aveva allegato una relazione tecnica asseverata recante la descrizione dei manufatti poi ritenuti abusivi, acquisita agli atti del Comune e affissa all’albo pretorio. L’amministrazione, pur consapevole, non aveva giudicato tali opere ostative al rinnovo.

Ad avviso del Collegio, una condotta attiva siffatta ha ingenerato nel privato un affidamento incolpevole sulla regolarità del godimento del bene demaniale. Il successivo provvedimento del 2023 avrebbe dovuto quindi esplicitare le ragioni del revirement rispetto alla precedente valutazione. Tale motivazione è del tutto mancata, con conseguente vizio del provvedimento.

La Sezione richiama il principio di buona fede dell’art. 1, comma 2-bis, l. n. 241/1990, di carattere generale, e l’orientamento della stessa Sezione (n. 1196 del 2025) che, in chiave di legalità sostanziale, consente al giudice di apprezzare necessità, adeguatezza e proporzionalità della decadenza. L’appello è dunque accolto in parte qua, con annullamento della revoca, restando impregiudicato il riesercizio del potere nel rispetto dell’effetto conformativo e dell’avvenuta esecuzione spontanea.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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