Giudizio di ottemperanza alla sentenza del giudice del lavoro sulla Carta docente (TAR Emilia-Romagna n. 389 del 19.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il ricorrente che deduca l’inosservanza di una sentenza del giudice ordinario deve provare il passaggio in giudicato del provvedimento e la sua notificazione all’Amministrazione, dalla quale decorre il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/96 per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali. La mancata costituzione dell’Amministrazione e l’assenza di contestazione dell’omesso adempimento confermano i presupposti del rimedio. Il giudice amministrativo ordina l’esecuzione del giudicato, fissa un termine per gli adempimenti e nomina sin d’ora il Commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza, senza liquidare compenso quando le funzioni siano affidate a un dipendente della stessa Amministrazione debitrice.
Il Fatto
Le ricorrenti hanno adito il giudice amministrativo per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 634/2023 del Tribunale di Parma, Sezione Lavoro. Con quella pronuncia il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato ad attribuire alle ricorrenti, tramite il sistema della Carta Elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, rispettivamente l’importo di duemilacinquecento e duemila euro.
Le interessate hanno dedotto che la decisione era rimasta ineseguita nonostante la regolare notifica e il passaggio in giudicato, documentato da certificazione della Cancelleria del Tribunale di Parma. Hanno quindi chiesto che fosse ordinato al Ministero di dare ottemperanza, con determinazione delle modalità esecutive e nomina di un commissario in via sostitutiva. Il Ministero non si è costituito in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato la sussistenza dei presupposti per il rimedio dell’ottemperanza. Hanno concorso, in particolare, le allegazioni e la documentazione delle ricorrenti e la mancata contestazione dell’omesso adempimento da parte dell’Amministrazione, che non si è neppure costituita.
Il Tribunale ha verificato che risulta scaduto il termine di centoventi giorni che l’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/96, convertito in legge n. 30/97, concede alle Amministrazioni dello Stato per eseguire i provvedimenti giurisdizionali. Il dies a quo è stato individuato nella notificazione della sentenza, avvenuta all’indirizzo di posta elettronica certificata del Ministero.
Accogliendo la domanda, il Collegio ha ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione al giudicato formatosi sulla sentenza del giudice del lavoro, provvedendo agli adempimenti imposti entro novanta giorni dalla notificazione della pronuncia. Decorso inutilmente tale termine, è stato nominato sin d’ora un Commissario ad acta, individuato nel Direttore generale della competente Direzione generale del Ministero o in un dirigente o funzionario delegato, che provvederà entro i sessanta giorni successivi alla comunicazione delle ricorrenti.
Quanto al compenso, il Tribunale ha escluso ogni liquidazione, trattandosi di funzioni commissariali affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice. Le spese di giudizio, liquidate in complessivi mille duecento euro oltre accessori e rifusione del contributo unificato, seguono la soccombenza del Ministero.
Nota della Redazione
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