Il vincolo culturale su Villa Agresti resiste al sindacato del giudice amministrativo (TAR Abruzzo n. 341 del 29.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di interesse culturale ex artt. 10 e 13 del d.lgs. n. 42/2004 costituisce esercizio di ampia discrezionalità tecnico-valutativa, sindacabile dal giudice amministrativo solo per vizi di ragionevolezza, proporzionalità, adeguatezza, logicità, coerenza e completezza dell’istruttoria, senza che sia possibile sostituire la propria valutazione a quella dell’Amministrazione. Il provvedimento impositivo del vincolo, quando fondato su una motivazione plurima e articolata, non è inficiato da censure che colpiscano singoli aspetti secondari della valutazione. Il passaggio in giudicato di una sentenza che abbia annullato un atto comunale di variante urbanistica per incompetenza non preclude l’avvio del procedimento di vincolo culturale da parte dell’autorità statale, trattandosi di poteri distinti. La censura di disparità di trattamento rispetto ad altri beni non vincolati, una volta accertata la legittimità dell’atto impugnato, opera come vizio sintomatico e non autonomo.
Il Fatto
Con delibera del 2011 il Comune di Pescara aveva collocato un fabbricato in zona A1 (centro storico), ma il TAR, con sentenza confermata in appello, annullò l’atto ritenendo che la valutazione del pregio storico-artistico esulasse dalle competenze comunali e spettasse alla Soprintendenza. Solo nel 2022 il Comune trasmise la richiesta alla Soprintendenza, che avviò il procedimento e, dopo un’articolata istruttoria, impose con decreto il vincolo di interesse culturale sull’immobile denominato “Villa Agresti”. Due gruppi di comproprietari hanno impugnato il provvedimento, deducendo vizi procedimentali e di merito. Con motivi aggiunti hanno esteso l’impugnazione al decreto di rettifica che aveva corretto errori materiali.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente riunito i ricorsi per connessione oggettiva e soggettiva. Ha poi dichiarato improcedibili i ricorsi introduttivi, poiché il decreto di rettifica, pur essendo atto meramente confermativo nel contenuto, ha strutturalmente sostituito il provvedimento originario: l’interesse si concentra quindi sui soli motivi aggiunti.
Nel merito, il Collegio ha richiamato la costante giurisprudenza secondo cui il giudizio sull’imposizione del vincolo culturale è connotato da ampia discrezionalità tecnico-valutativa, implicando cognizioni specialistiche di storia, arte e architettura caratterizzate da ampi margini di opinabilità. Ne consegue che il sindacato del giudice amministrativo è limitato ai profili di ragionevolezza, proporzionalità, logicità e completezza, senza possibilità di sostituire le proprie valutazioni a quelle dell’Amministrazione.
Quanto ai vizi procedimentali, il TAR ha precisato che il dovere di esame delle osservazioni presentate a seguito della comunicazione di avvio non comporta una confutazione analitica delle allegazioni, purché la motivazione renda percepibili le ragioni del mancato adeguamento. Nel caso di specie, il provvedimento finale ha sviluppato e approfondito le tre direttrici motivazionali già enunciate nell’avviso di avvio, dimostrando la dovuta considerazione degli apporti partecipativi. I successivi decreti correttivi hanno inoltre emendato l’errore materiale relativo alla mancata menzione delle osservazioni.
Quanto al merito, il Collegio ha rilevato che la relazione della Soprintendenza fonda il vincolo su un connubio complessivo di elementi architettonici, paesaggistici e culturali che rendono unico l’immobile. Le censure dei ricorrenti, pur approfondite, colpiscono aspetti puntuali e secondari di un atto plurimotivato, come la riconducibilità dell’opera al progetto originario, la presenza di determinate specie arboree o singoli elementi architettonici. La valutazione della Soprintendenza è riferita all’opera così come si presenta oggi e appare immune da vizi logici macroscopici.
Il TAR ha infine respinto la censura di disparità di trattamento, osservando che la disparità è vizio sintomatico e presuntivo: accertata la legittimità dell’atto impugnato, l’eventuale mancato vincolo di altre ville simili depone per un’inerzia dell’Amministrazione, non per l’illegittimità del provvedimento. Il Collegio ha quindi respinto i motivi aggiunti e condannato i ricorrenti alle spese.
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Nota della Redazione
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