Revoca del nulla osta e valutazione dell’inserimento lavorativo medio tempore maturato (TAR Campania n. 3216 del 20.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di revoca del nulla osta al soggiorno per lavoro subordinato, l’Amministrazione non può limitarsi a constatare la mancata sottoscrizione del contratto di soggiorno con il datore di lavoro originario. Essa deve valutare l’inserimento sociale, familiare e lavorativo medio tempore maturato dallo straniero, avuto riguardo alla durata del soggiorno, ai legami familiari, ai rapporti lavorativi instaurati in Italia e alla permanenza di legami con il Paese d’origine. Il lungo periodo di inerzia serbato dalla stessa Amministrazione nella convocazione delle parti non può essere posto a carico del ricorrente, né giustifica l’allocazione dell’alea del decorso del tempo in capo a chi ha fatto ingresso optimo iure in forza del titolo rilasciato.
Il Fatto
Il ricorrente otteneva dalla Prefettura di Napoli il nulla osta per motivi di lavoro subordinato e faceva ingresso nel territorio nazionale. L’Amministrazione restava poi inerte, senza convocare le parti per la sottoscrizione del contratto di soggiorno, anche perché il datore di lavoro originario si rendeva irreperibile e indisponibile a mantenere gli impegni assunti.
Nelle more, lo straniero reperiva una nuova occasione lavorativa con un diverso datore di lavoro, in altra città, e ne dava conto all’Amministrazione prima ancora che questa provvedesse. La Prefettura emanava comunque la revoca del nulla osta, motivata dalla sola mancata stipula con il primigenio datore. Il ricorrente impugnava l’atto davanti al TAR, deducendo la mancata valorizzazione dell’attività lavorativa nel frattempo avviata e il considerevole lasso di tempo intercorso tra rilascio e revoca.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie il ricorso, in linea con la delibazione interinale già resa. Il percorso argomentativo si fonda su quattro elementi concorrenti, tra loro coerenti: l’ingresso optimo iure dello straniero; il consistente lasso temporale tra il rilascio del titolo e la sua revoca; il concreto rinvenimento di una effettiva attività lavorativa, rappresentata all’Amministrazione già nel corso del procedimento; l’effettivo inizio e lo svolgimento di tale nuova attività, documentato dal modello unilav e dalle buste paga.
Il punto centrale è il contegno inerte serbato dall’Amministrazione per diversi mesi, che non provvide mai a convocare le parti per la stipulazione. Il decorso del tempo, quali che ne siano le ragioni, non è imputabile al ricorrente: di conseguenza questi non può essere chiamato a rispondere delle sfavorevoli sopravvenienze che ne derivano. La Corte qualifica come irragionevole la scelta di allocare l’alea del tempo in capo allo straniero.
Ne discende un preciso obbligo valutativo in capo all’Autorità. Ai fini della revoca, essa deve apprezzare l’inserimento sociale, familiare e lavorativo medio tempore maturato, in vista del rilascio di un permesso ad altro titolo. La verifica deve riguardare l’effettiva latitudine e intensità di tale inserimento, con specifico riferimento alla durata del soggiorno, ai legami familiari, ai rapporti lavorativi in Italia e alla permanenza di legami con il Paese d’origine.
Il Collegio valorizza infine la circostanza che l’attività con il nuovo datore era stata allegata e documentata prima dell’adozione dell’atto impugnato e che il rapporto risultava ancora in essere. Ciò avrebbe dovuto indurre l’Amministrazione a valutare la possibilità di rilasciare un titolo di soggiorno, anche per attesa occupazione, in conformità alle circolari del medesimo Ministero dell’Interno. Il ricorso è pertanto accolto e l’atto annullato, con spese compensate.
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Nota della Redazione
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