Giudicato sulla carta docente: ordine di ottemperanza e commissario ad acta (TAR Lombardia n. 2938 del 05.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudicato formatosi sulla sentenza del giudice del lavoro che accerta il diritto del docente di ruolo alla carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, ex art. 1, comma 121, l. n. 107/2015, è suscettibile di esecuzione dinanzi al giudice amministrativo ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. L’ottemperanza può essere proposta decorsi centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, a norma dell’art. 14 d.l. n. 669/1996. Accertata l’inadempienza dell’amministrazione, il giudice ordina l’ottemperanza nel termine di novanta giorni e nomina fin d’ora il commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza, individuato nel Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato, senza diritto a compenso.
Il Fatto
Una docente, soccombente in primo grado, aveva ottenuto dal Tribunale di Milano in funzione di giudice del lavoro la condanna del Ministero dell’istruzione e del merito ad assegnarle la carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2020/2021 al 2023/2024, per un importo di € 500,00 annui. A fronte del mancato adempimento spontaneo dell’amministrazione, la docente ha proposto ricorso per l’ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., chiedendo altresì la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha verificato la sussistenza dei presupposti processuali dell’azione di ottemperanza, rilevando la produzione della copia asseverata della sentenza e dell’attestazione del suo passaggio in giudicato. Ha inoltre accertato che la notificazione del titolo esecutivo era avvenuta in data anteriore di oltre centoventi giorni rispetto alla proposizione del ricorso, nel rispetto del termine dilatorio di cui all’art. 14 d.l. n. 669/1996.
Nel merito, il giudice ha constatato che il Ministero non aveva formulato alcuna deduzione né fornito indicazioni sull’andamento della procedura, sicché l’inadempimento è rimasto incontestato. Essendo incontestati l’an e il quantum del credito, il TAR ha accolto il ricorso e ordinato all’amministrazione di dare esecuzione alla sentenza, rilasciando la carta e accreditando la somma di € 2.000,00 nel termine di novanta giorni.
Per il caso di ulteriore inottemperanza, il Collegio ha nominato il commissario ad acta nel Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato competente, precisando che l’assolvimento dell’incarico non comporta la liquidazione di un compenso, trattandosi di adempimento connesso ai doveri d’istituto.
Quanto alle spese, il giudice ne ha disposto la liquidazione in misura equitativa, tenuto conto dell’assenza di profili di complessità e del carattere seriale del contenzioso in materia di carta del docente, richiamando sul punto Cons. Stato, 7 maggio 2025, n. 3897.
Nota della Redazione
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